Considerazioni generali. Procedimento di liquidazione

Lo scioglimento della società per azioni è disciplinato agli artt. 2484-2496 c.c. La società per azioni si scioglie ed entra in stato di liquidazione col verificarsi di una delle seguenti cause (art. 2484):

1) il decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo;

2) il conseguimento dell’oggetto sociale o una sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, sempre che quest’ultima abbia carattere assoluto e definitivo. Tale causa e di scioglimento non opera se l’assemblea delibera le opportune modifiche statutarie.

3) l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;

4) la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale, salvo che l’assemblea deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società.

5) la delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento della società in seguito al recesso di uno o più soci (art. 2437), ovvero all’impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni;

6) la deliberazione dell’assemblea (straordinaria) di scioglimento anticipato, per la quale nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza forzata di più di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione (art. 2369, 5 comma);

7) le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, per le quali lo statuto deve determinare la competenza e decidere se accettare ed effettuare i prescritti adempimenti pubblicitari.

8) la sentenza che dichiara la nullità della società. La società si scioglie per le altre cause previste dalla legge, quali la dichiarazione di fallimento o il provvedimento dell’autorità governativa.

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione della società: si deve prima provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori ma devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando li abbiano consegnati i liquidatori e vedono limitati i loro poteri. Infatti, per il semplice verificarsi di una casa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale” (art. 2486, 1 comma) in attesa di farne consegna ai liquidatori.

Con la riforma del 2003, è stata infine espressamente disciplinata la revoca dello stato di liquidazione; la relativa decisione, è circondata da una serie di cautele. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale esercizio, ma nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione. Inoltre, ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, è riconosciuto diritto di recesso. Anche i creditori sociali sono tutelati.

Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o più liquidatori, i quali sono nominati dall’assemblea straordinaria (art. 2487). Nell’inerzia dell’assemblea, i liquidatori sono nominati dal tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci (art. 2487, 2 comma). I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione. Essi, possono essere revocati dall’assemblea con maggioranze prescritte dall’assemblea straordinaria.

Se sussiste giusta causa, sono revocabili anche al tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero. I provvedimenti di nomina e di revoca dei liquidatori sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2487-bis). Con l’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali. Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori sono modellati su quelli degli amministratori (art. 2489); pertanto:

a) i liquidatori devono adempiere i loro doveri, con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico;

b) i liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e documenti sociali, nonché redigere con gli stessi l’inventario del patrimonio sociale;

c) i liquidatori possono compiere ” tutti gli atti utili per la liquidazione della società” (art. 2489, 1 comma). L’attività dei liquidatori deve essere diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società, fin quando non siano pagati tutti i creditori noti. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in danaro dell’attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione (art. 2492). Il bilancio finale liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dalla assemblea (che approva quello annuale); e approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

 

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