Cause di scioglimento

La legge stabilisce che la società di capitali può sciogliersi per volontà dei soci o per le altre cause previste dalla legge o dallo statuto. Tali cause sono in parte quelle previste per le società di persone (decorso del termine di durata, conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo) in parte specificamente previste per le società di capitali ( riduzione del capitale al di sotto del minimo legale senza che sia disposta la reintegrazione o la trasformazione della società, accoglimento dell’opposizione dei creditori circa la riduzione di capitale necessaria per il rimborso al socio recedente, impossibilità di funzionamento dell’assemblea). Inoltre la volontà dei soci per determinare lo scioglimento della società viene manifestata con deliberazione presa alla maggioranza prevista per le modificazioni statutarie e quindi non è necessario un consenso unanime.

Effetti dello scioglimento

A differenza dalle società di persone il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta lo scioglimento automatico della società in quanto gli effetti dello scioglimento si producono solo con l’iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il verificarsi di una causa di scioglimento o, nel caso di scioglimento volontario, della relativa deliberazione. In conseguenza dello scioglimento l’organizzazione della società permane con il solo scopo della definizione dei rapporti sociali e quindi nella gestione della società i liquidatori si sostituiscono agli amministratori ma gli altri organi rimangono efficaci anche se la loro attività rimane limitata agli scopi della liquidazione.

Lo scioglimento della società però non rende attuale di per sé il diritto dei soci alla liquidazione della quota in quanto la società può, in caso di eliminazione della causa di scioglimento, revocare lo stato di liquidazione (sempre con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie). Tale revoca ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione e in questo termine i creditori possono fare opposizione salvo il potere del tribunale di autorizzare comunque l’operazione se non vi è pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società ha fornito adeguata garanzia.

Inoltre il conseguimento dell’oggetto sociale o la impossibilità sopravvenuta di conseguirlo rappresentano cause di scioglimento solo quando l’assemblea, convocata con urgenza, non deliberi le opportune modifiche statutarie. Inoltre per gli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, non viene posto più il divieto di intraprendere nuove operazioni (come era prima della riforma) ma solo il dovere di procedere agli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.

La legge stabilisce espressamente che nel periodo che intercorre tra il verificarsi della causa di scioglimento e la consegna ai liquidatori dei libri sociali gli amministratori conservano il potere di gestire la società anche se ai soli fini della conservazione del valore del patrimonio sociale. La violazione di tale limite da parte degli amministratori comporta la normale responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai terzi (e non più come in passato la responsabilità personale e illimitata per gli affari intrapresi). Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento gli amministratori devono convocare con urgenza l’assemblea straordinaria che deve deliberare (con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie) la nomina dei liquidatori, i loro poteri, l’individuazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza nonché gli atti necessari per la conservazione dell’impresa.

In caso di omissione degli amministratori alla convocazione dell’assemblea può provvedere il tribunale (su istanza dei singoli soci o amministratori o dei sindaci) e se l’assemblea non si costituisce o non delibera le determinazioni suddette sono prese dal tribunale con decreto. I liquidatori, anche se nominati dal tribunale, possono essere revocati dall’assemblea (con le maggioranze richieste per la nomina) o quando sussiste una giusta causa dal tribunale (su istanza dei soci, dei sindaci o del pm).

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