Le cause di scioglimento elencate nell’art. 2484 co. 1 sono:

  • il decorso del termine statutariamente stabilito, non essendo in nessun modo configurabile una proroga tacita o una trasformazione implicita in s.n.c.
  • relativamente all’oggetto sociale, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie:
    • il suo conseguimento.
    • la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
    • relativamente all’assemblea:
      • l’impossibilità del suo funzionamento.
      • la sua continuata inattività.
      • la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salva la sua ricostruzione o la trasformazione della società (v. artt. 2447 e 2482 ter in relazione alla s.r.l.).
      • relativamente alle partecipazioni del socio recedente:
        • l’impossibilità del loro ricollocamento (o acquisto) da parte della società.
        • la vittoriosa opposizione dei creditori al loro annullamento mediante riduzione del capitale.
        • la deliberazione dell’assemblea (cosiddetto scioglimento anticipato).
        • le altre cause eventualmente previste:
          • dall’atto costitutivo e dallo statuto, per le quali deve anche essere previsto chi sia competente a deciderle o accettarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari richiesti (co. 4).
          • dalla legge, caso in cui la disciplina codicistica potrebbe essere in tutto o in parte inapplicabile (co. 2).

 La dichiarazione di fallimento non viene più considerata una causa di scioglimento della società. Sebbene questo sia vero, tuttavia, esso costituisce un eloquente testimonianza di una perdita del capitale o comunque dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, delle quali gli amministratori dovranno prendere atto per proporre all’assemblea la messa in stato di liquidazione.

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