Alle cause di scioglimento che valgono per la società semplice (art. 2272) ne sono aggiunte due:

  • il fallimento della società che ha per oggetto un’attività commerciale.
  • il provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.

In questi casi non trovano applicazione le norme sulla liquidazione, la quale, infatti, viene effettuata dall’autorità giudiziaria o amministrativa.

Relativamente al tema della liquidazione, sono scarse le norme particolari alla società in nome collettivo. L’unica norma di rilievo è rappresenta dall’art. 2311:

  • co. 1: compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
  • co. 2: il bilancio e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

Tale comunicazione con raccomandata viene apprezzata come un invito o un’intimazione a contestare giudizialmente entro il termine di due mesi il bilancio finale o il piano di riparto. I soci, infatti, non hanno altro mezzo per sottrarsi al bilancio finale e al piano di riparto loro comunicati, che quello di adire le vie giudiziarie.

  • co. 3: in caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.
  • co. 4: l’approvazione del bilancio finale libera i liquidatori solo di fronte ai soci, non invece nei confronti dei terzi, ovvero dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
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