Nella società in nome collettivo ed in accomandita semplice l’autonomia patrimoniale è rinforzata per i seguenti aspetti:

  • il divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali vale in modo assoluto, essendo loro tolta la facoltà di chiedere la liquidazione della quota del debitore, finché dura la società (art. 2305).
  • il divieto di disporre ripartizioni dei beni fra soci prima dell’integrale soddisfacimento dei creditori sociali non solo è formulato espressamente (art. 2303), ma è anche penalmente sanzionato (artt. 2626 e 2627).
  • una diversa portata ha il divieto ai creditori sociali di agire direttamente nei confronti dei soci, perché esso cessa solo dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2304). Se il creditore agisse subito contro il socio, quindi, l’azione sarebbe inammissibile.

Altre differenze fra le società dotate di semplice autonomia

L’autonomia patrimoniale permette di conseguire gli effetti benefici che si ottenevano con la personalità giuridica, evitandone gli inconvenienti.

Le altre differenze strutturali che sussistono fra queste società dotate di un’autonomia patrimoniale sono le seguenti:

  • la società semplice:
    • è soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con semplici effetti di pubblicità notizia.
    • consente il patto per cui i soci che non agiscono per la società sono esclusi dalla responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.
    • la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono entrambe soggette all’iscrizione, tuttavia:
      • alla società in nome collettivo è essenziale la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
      • la società in accomandita semplice si impernia sulla distinzione tra soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata.

In sintesi, dunque, ai fini della responsabilità dei soci, la società semplice ha un contenuto maggiormente elastico.

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