L’autonomia patrimoniale è stata dotata di diversa intensità a seconda dei casi. In particolare nella società semplice gli effetti dell’autonomia patrimoniale sono i seguenti:
- divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni della società.
L’art. 2270, infatti, dispone che il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione . I beni sociali, dunque, sono sottratti alle azioni dei creditori particolari per essere riservati ai creditori sociali. L’onere di destinazione colpisce i beni inizialmente conferiti e quelli successivamente acquistati con l’attività sociale. Cessata tale destinazione i beni rientrano nella libera disponibilità dei soci e i loro creditori possono colpirli.
Fermo restando questo divieto, tuttavia, ne viene in parte neutralizzata l’efficacia nell’ipotesi in cui i creditori particolari del socio non trovino altri beni del debitore su cui soddisfarsi, perché allora viene loro concesso il diritto di chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota. La destinazione impressa ai beni sociali quindi, limitatamente a questo caso, può cessare per volontà del creditore particolare ma senza pregiudizio del diritto degli altri soci sui beni e solo per l’avvenire.
- divieto al socio di distrarre la sua quota di comproprietà dalla destinazione impressale.
L’art. 2256 dispone che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale, per fini estranei a quelli della società . Il socio può solo trasferire la sua posizione di socio nei casi e sotto le condizioni ammesse dalla legge.
- divieto ai soci di procedere a ripartizioni di beni prima che siano soddisfatti i creditori sociali.
In realtà la legge si limita a porre il divieto ai liquidatori (art. 2280), ma sembra scontato che un analogo divieto sia posto anche a carico dei soci. L’inosservanza di tale divieto, comunque, produce l’obbligo del risarcimento, per cui i soci non potranno richiamarsi alla limitazione di responsabilità che avessero eventualmente pattuito, ma saranno tenuti senza limiti nei confronti dei creditori pregiudicati dall’avvenuta ripartizione dei beni.
- divieto ai creditori sociali di agire sui beni particolari dei soci prima di aver cercato il soddisfacimento sul patrimonio sociale.
La destinazione dei beni all’esercizio collettivo di un’attività economica comporta altresì che di essa debbano rispondere anzitutto i beni medesimi. I creditori sociali, quindi, devono cercare in primo luogo di pagarsi con i beni della società, e solo quando rimangano incapienti possono chiedere il pagamento ai singoli soci. Se i creditori della società si rivolgessero subito contro i soci, questi potrebbero opporre il beneficium excussionis, ovvero pretendere la preventiva escussione del patrimonio sociale, sebbene il beneficio appena citato sia subordinato alla condizione che i soci indichino i beni della società sui quali i creditori possano agevolmente soddisfarsi.