Il Comitato economico e sociale

<Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive>. Attraverso questi tipi di organi si mira a far si che il processo decisionale si svolga nella consapevolezza degli specifici interessi di volta in volta in gioco e delle valutazione degli ambienti direttamente coinvolti. Laddove i Trattati prevedano l’obbligo dell’istituzione competente a adottare il parere, seppur non vincolante, di un dato organo consultivo, la mancata consultazione è suscettibile di rendere illegittimo l’atto. La loro composizione ed il loro funzionamento sono disciplinati direttamente nei Trattati; essi sono i soli ad avere una composizione strettamente non governativa; a godere di una affettiva autonomia regolamentare e finanziaria; i soli ad avere competenze ampie e non limitate ad uno specifico settore di attività dell’Unione.

a) Il Comitato economico e sociale è l’organo consultivo rappresentativo <dalle società civile, nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale>. Esso riunisce rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori delle società civile. Nel rappresentare gli interessi dei suddetti, i componenti del Comitato ne fanno comunque parte a titolo personale. Essi non sono vincolati da alcun mandato imperativo essendo chiamati ad esercitare le loro funzioni in piene indipendenza nell’interesse generale dell’Unione. Il Trattato fissa in un massimo di 350 il numero dei membri, ripartiti tra gli Stati membri. Essi sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di 5 anni rinnovabile. Il Consiglio delibera sulla base delle proposte formulate dagli Stati membri ed è tenuto a consultare la Commissione, il cui parere seppur obbligatorio, non è vincolante. Il margine di discrezionalità del Consiglio rispetto alle proposte provenienti dagli Stati membri è ridotto, non essendo più chiamato ad assicurare un’adeguata rappresentanza alle diverse categorie della vita economica e sociale.

Spetta al Comitato designare il suo presidente, tra i suoi membri, e adottare il proprio regolamento interno. Si articola in tre gruppi di membri, che rappresentano i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e le altre componenti economiche e sociali della società civile organizzata. L’attività del Comitato consiste nella formulazione di pareri su proposte di atti specifici o su tematiche generali di competenza dell’Unione. I pareri possono essere formulati d’iniziativa dello stesso Comitato o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. In taluni casi, queste istituzioni sono tenute dallo stesso TFUE a consultare il Comitato prima dell’adozione di loro atti; fermo restando il valore non vincolante del parere del Comitato, la sua mancanza è motivo di illegittimità dell’atto adottato.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno la possibilità, se necessario, di imporre al Comitato un termine non inferiore a un mese, per la formulazione del parere, superato il quale l’atto può essere adottato anche in assenza dello stesso. La consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale è necessario per i settori del mercato interno, i trasporti, l’occupazione e la politica sociale, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, le reti trans europee, la politica industriale, la coesione economica e sociale, la ricerca e l’ambiente.

Il Comitato delle Regioni

Per dare voce alle collettività politiche locali, permettendo loro di rappresentare il loro punto di vista direttamente e senza la mediazione degli Stati. Esso è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali degli Stati membri. Anch’essi non sono vincolati da alcun mandato imperativo e sono chiamati ad esercitare le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione. Il rapporto esistente con l’istanza regionale o locale di provenienza riveste un valore formale. I membri devono essere <titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili> se tale qualità viene meno in corso di mandato, essi cessano automaticamente e devono essere sostituiti. Spetta ad ogni Stato designare i propri candidati al Comitato delle Regioni e determinare la proporzione, all’interno della quota di membri assegnatagli, tra i rappresentanti dei diversi livelli del decentramento.

Quanto all’organizzazione interna del Comitato, anche i punti di contatto con il Comitato economico e sociale sono molti, la nomina del presidente, l’adozione del regolamento interno e lo svolgimento dei lavori per commissioni specializzate. La differenza con l’altro Comitato sta nel fatto che i membri del Comitato delle Regioni si aggregano per gruppi politici che riflettono i principali orientamenti presenti anche nel Parlamento europeo.

Anche la funzione consultiva del Comitato delle Regioni è identica al Comitato economico e sociale: esso è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dal Trattato; quando la consultazione è imposta dai Trattati, l’atto adottato senza richiedere il parere del Comitato è illegittimo, a meno che sia scaduto il termine di (almeno) un mese; il Comitato può, quando lo ritenga utile, formulare pareri di sua iniziativa.

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