La Costituzione contiene, nel Titolo III (del Governo), una Sezione dedicata agli organi ausiliari: il Consiglio Nazionale dell’ economia e del lavoro, il Consiglio di Stato (che è sia organo di consulenza giuridico-amministrativa che di tutela della giustizia nell’ amministrazione) e la Corte dei Conti (che è organo di controllo).

L’ art. 100, ult. co. Cost. assicura l’ indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (e dei loro componenti) di fronte al Governo (che è, invece, organo di amministrazione attiva). Questa indipendenza viene ribadita anche in relazione alle funzioni giurisdizionali attribuite ai due organi: al Consiglio di Stato, per la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi (art. 103); alla Corte dei Conti, sulle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie indicate dalla legge (art. 103, cpv.).

Si tratta, quindi, di organi che fanno parte dell’ amministrazione, ma in un certo senso sono ad essa estranei: non solo, è ovvio, perché svolgono anche funzioni giurisdizionali, ma anche perché svolgono funzioni di consulenza e di controllo.

Queste funzioni, invero, non comportano una valutazione di interessi (valutazione che deve essere effettuata dall’ autorità amministrativa), ma il confronto tra una proposta o una decisione, da un lato, e un criterio di valutazione, dall’ altro: la proposta che viene sottoposta all’ organo consultivo, la decisione che è assoggettata al controllo.

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