Un gran numero di organismi comunitari intervengono nella vita e nell’attività comunitaria in modo più o meno incisivo.

Il Trattato di Lisbona ha, per la prima volta, espressamente classificato il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni, entrambi con sede a Bruxelles, come organi consultivi dell’Unione (art. 300 TFUE).

 Il Comitato economico e sociale (CES) è un organo di individui composto dai rappresentanti di diverse categorie della vita economica e sociale, per un totale attualmente pari a 344 (non può superare i 350): imprenditori, agricoltori, professionisti, commercianti ecc. nominati per 5 anni dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta degli Stati membri, previa consultazione della Commissione ed eventualmente delle organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati all’attività dell’Unione.

Essendo un organo di individui, i membri agiscono in completa indipendenza degli Stati membri, nell’interesse generale dell’Unione.

Il Trattato stabilisce i casi in cui la Commissione, il Consiglio o il Parlamento hanno l’obbligo di consultare il CES, mentre è loro facoltà consultarlo ogni volta che lo ritengano opportuno.

Il Comitato può anche di propria iniziativa formulare pareri.

Il Comitato delle regioni, istituito dal Trattato di Maastricht è un organo di individui i cui membri – anch’essi attualmente 344 (fino ad un massimo di 350) – sono nominati dal Consiglio, su proposta degli Stati membri, per 5 anni. Essi sono indipendenti dagli Stati membri ed agiscono nell’interesse generale della Comunità, ma nello stesso tempo devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale.

Il Comitato delle regioni deve essere consultato nei casi previsti dal Trattato o quando il Consiglio, la Commissione o il Parlamento lo ritengano opportuno. Può anche formulare pareri di propria iniziativa (in materie quali la sanità, la cultura, ecc. ).

Tra le novità più significative introdotte dal Trattato di Lisbona vi è il riconoscimento al Comitato delle regioni del potere di ricorso alla Corte di giustizia, in particolare per denunciare la violazione del principio di sussidiarietà, qualora la violazione sia dovuta ad atti legislativi sui quali è richiesta la sua consultazione. Ciò implica che tale organo debba avere un interesse giuridico alla tutela della propria sfera di competenze nei confronti di attività invasive dell’Unione.

La Banca europea per gli investimenti (BEI), con sede a Lussemburgo, è inserita da sempre nello scenario istituzionale comunitario, anche se non è mai stata compresa tra le istituzioni comunitarie. Il Trattato di Maastricht ha formalmente modificato la situazione, in quanto ha spostato le disposizioni sulla BEI nella parte relativa alle istituzioni, anche se ne ha mantenuto l’esclusione dalle istituzioni in senso proprio.

La Banca, dotata di personalità giuridica, opera sui mercati finanziari come un istituto di credito, anche se non ha fini di lucro e si muove nell’ottica dello sviluppo equilibrato del mercato comune. Essa facilita la realizzazione dei programmi di investimento congiuntamente agli altri meccanismi finanziari della Comunità.

Il Trattato di Maastricht ha introdotto anche la figura del Mediatore europeo, il cui ruolo è quello di difendere gli interessi dei cittadini nei confronti dell’autorità, la cui lesione non sarebbe traducibile in azioni giudiziarie. Questa figura esiste a livello regionale anche in Italia, con la denominazione di Difensore civico.

Il Mediatore europeo, nominato dal Parlamento per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile, è organo di individui ed esercita le sue funzioni in completa indipendenza (in base alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, spetta al Parlamento europeo fissare lo Statuto e le condizioni generali per l’esecuzione delle funzioni del Mediatore).

Egli riceve le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro, relativamente ai casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie, fatta eccezione per la Corte di giustizia e il tribunale nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Sulla base di tale denuncia o anche di propria iniziativa, il Mediatore svolge le indagini che ritiene utili e, in caso di conclusione positiva, ne investe l’autorità interessata: quest’ultima gli deve comunicare il proprio punto di vista entro 3 mesi. All’esito della procedura il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata, informando il denunciante del risultato dell’indagine.

 Vi sono, inoltre, alcune Agenzie comunitarie, che hanno competenze per lo più tecniche e di supporto informativo per gli Stati membri e le istituzioni comunitarie.

Queste assumono compiti delegati dalle istituzioni europee e sono localizzate in maniera sparsa sul territorio degli Stati membri.

Esse dipendono generalmente dalla Commissione, che mantiene la responsabilità finanziaria.

Gli obiettivi delle agenzie possono essere molteplici:

alcune svolgono una funzione di informazione e coordinamento;

altre sono dotate di un potere di adottare decisioni individuali vincolanti o di un potere di raccomandante.

Ognuna è unica nel suo genere e svolge un compito specifico, definito al momento della sua creazione.

 Nell’ambito del settore della cooperazione giudiziaria e di polizia (ex terzo pilastro dell’Unione), il Trattato di Nizza ha poi introdotto un nuovo organo, Eurojust (poi mantenuto dal Trattato di Lisbona), ossia Unità europea di cooperazione giudiziaria.

Esso ha competenze in materia di lotta alla criminalità organizzata, al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’azione penale.

 Tra gli organismi menzionati dal Trattato va altresì ricordato l’Europol, il cui compito è di sostenere e potenziare l’azione dell’autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione (art. 88 TFUE).

Tuttavia ogni azione dell’Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e l’applicazione delle misure coercitive resta di competenza esclusiva delle autorità nazionali.

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