L’attuale Unione europea trova il suo primo embrione nel 1951, quando a Parigi fu sottoscritto da sei Paesi il Trattato CECA, seguito poi nel 1957 dal Trattato CEE ed EURATOM. Da allora l’integrazione dei Paesi europei è andata crescendo attraverso alcune tappe fondamentali: l’Atto unico europeo (1987), il Trattato di Maastricht (1991), il Trattato di Amsterdam (1997) e il Trattato di Nizza (2000). Se il colpo d’arresto dato dal fallimento del trattato di Roma del 2004 aveva fatto temere un regresso del processo integrativo, con il Trattato di Lisbona è stato almeno in parte recuperato il terreno perduto. Possiamo certamente sostenere che il Trattato di Maastricht sia quello maggiormente importante: esso, infatti, ha dato una svolta decisiva nel processo di integrazione, dandole una valenza sociale e non solo economica. Con tale trattato, peraltro, vennero rafforzate le funzioni del Parlamento, fu creata la cittadinanza europea e furono gettate le basi per l’Unione monetaria. Il Trattato di Amsterdam deve invece essere ricordato come il momento di integrazione comunitaria del pilastro GAI e per il fatto che con esso furono previste le c.d. cooperazioni rafforzate, quale poi è stata l’Unione monetaria.

Mentre gli embrioni della CECA, della CEE e dell’EURATOM avevano una competenza settoriale, possiamo oggi sostenere che l’Unione europea abbia interessi praticamente onnicomprensivi: sono infatti principi fondamentali perseguiti dall’UE la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, oltre alla libera concorrenza, alla comunione delle politiche agricole e commerciali ovvero della sicurezza sociale, dello sviluppo tecnologico e dell’ambiente. Tutto questo viene facilitato da un Trattato dove la gran parte delle norme hanno carattere elastico e programmatico, tali da renderne possibile una continua evoluzione.

L’interrogativo centrale che l’internazionalista deve porsi riguarda la natura giuridica dell’Unione europea: per quanto si tratti senza dubbio della forma maggiormente avanzata di Organizzazione internazionale esistente nel mondo, infatti, sempre di Organizzazione internazionale dobbiamo parlare. Sebbene sembrino riscontrarsi certuni caratteri tipici di una unione federale, non è ancora possibile considerarsi degradata la sovranità nazionale, neppure nelle materie di competenza della Comunità. Occorre ricordare, tuttavia, che il Trattato di Lisbona sembra minare leggermente tale certezza, essendosi spostato il baricentro decisionale dal Consiglio dell’Unione europea al Parlamento europeo.

Organi dell’Unione europea (v. esame di diritto dell’Unione europea):

  • Commissione europea;
  • Consiglio europeo;
  • Parlamento europeo;
  • Corte dei conti;
  • Corte di Giustizia.

Atti dell’Unione europea:

  • atti tipici:
    • regolamenti;
    • direttive;
    • direttive dettagliate;
    • decisioni;
    • atti atipici:
      • regolamenti interni;
      • comunicazioni della Commissione;
      • programmi generali del Consiglio;
      • azioni comuni;
      • posizioni comuni;
      • decisioni quadro.
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