Le organizzazioni internazionali sono dotate di una propria struttura amministrativa e spesso intrattengono relazioni con gli Stati e con le amministrazioni nazionali. In particolare l’U.E. riveste, rispetto alle altre organizzazioni internazionali, un’importanza fondamentale per l’influenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, in particolare attraverso le direttive e i regolamenti. Il diritto amministrativo comunitario indica quel complesso di normative inerenti il condizionamento dell’azione amministrativa ad opera delle fonti comunitarie, incidenti soprattutto nel settore economico (appalti pubblici, servizi pubblici).

Più in generale, la disciplina europea ha introdotto un nuovo modello di potere pubblico, (le autorità indipendenti), una nuova funzione (quella regolativa dei mercati) e ha accentuato la rilevanza del mercato e della tutela dei consumatori. Un’influenza crescente, con riferimento ad alcuni settori del diritto amministrativo, è destinata produrre la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai Paesi aderenti al Consiglio d’Europa.

A Nizza è stata proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rilevante atto che potrebbe dare ulteriore impulso al processo di integrazione comunitaria, riaffermando diritti già riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria.

Inoltre il 18 giugno 2004 a Bruxelles è stato elaborato un testo finale di Costituzione europea anche se il processo di ratifica ha subito una battuta d’arresto nel 2005 e si è deciso di abbandonare la prospettiva costituzionale adottando il Trattato di Lisbona nel 2007 che è entrato in vigore il 1 dicembre 2009ed ha modificato il Trattato sull’UE e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Il Trattato di Lisbona, superando la precedente architettura in pilastri, disegna l’U.E. Come un ordinamento unitario e riconosce efficacia giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali.

Tornando al diritto amministrativo comunitario (o europeo) in senso proprio va detto che è soltanto quello avente ad oggetto l’amministrazione comunitaria, ovvero l’insieme degli organismi e delle istituzioni dell’Unione europea cui è affidato il compito di svolgere attività sostanzialmente amministrativa e di emanare atti amministrativi.

Inoltre nell’ambito del diritto comunitario di estremo rilievo è il principio di sussidiarietà, il quale implica come normale l’azione del livello di governo inferiore e più vicino ai cittadini e prevede che il livello superiore di governo possa intervenire soltanto se l’azione del primo non consenta la cura degli interessi affidati. Tale principio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 59/97 e costituisce una vera e propria regola di riparto delle competenze tra Stati membri e Unione, che pare salvaguardare le attribuzioni degli Stati stessi.

Nei settori di competenza “concorrente” tra Unione e Stati membri, esso consente alla prima di intervenire soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione stessa.

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