Concetto di pubblica amministrazione in senso oggettivo

Abbiamo già visto che dal punto di vista soggettivo Pubblica Amministrazione è l’insieme dei soggetti e degli organi che esercitano la funzione esecutiva. Si considera come Pubblica Amministrazione sia il potere esecutivo, i cui organi esercitano poteri direttamente derivanti dalla sovranità, sia l’insieme degli enti pubblici che ugualmente esercitano una funzione esecutiva come espressione di quella devoluzione della sovranità che si definisce autonomia (pubblica.

In senso oggettivo l’attività di Pubblica Amministrazione coincide con l’esercizio della funzione esecutiva.

Il criterio determinante il concetto di pubblica amministrazione è quello della riconducibilità degli atti all’esercizio di una funzione esecutiva.

Si può dire che è Pubblica Amministrazione in senso oggettivo quella che ha per risultato atti formalmente e sostanzialmente esecutivi, siano essi atti finali o atti interni del procedimento. Sono inoltre atti di Pubblica Amministrazione quelli che pur essendo messi in essere da potere legislativo o dal potere giudiziario sono riconducibili alla funzione esecutiva. In sostanza tutti gli atti che sono esercizio di funzione esecutiva danno luogo al concetto di Pubblica Amministrazione in senso oggettivo.

L’ordinamento amministrativo

Se all’espressione diritto amministrativo si sostituisce l’espressione ordinamento amministrativo allora il campo si amplia notevolmente.

Ordinamento amministrativo è tutto ciò che è Pubblica Amministrazione sia in senso oggettivo, sia in senso soggettivo.

La Pubblica Amministrazione è qualcosa di dinamico: la Pubblica Amministrazione è in ogni momento qualcosa di diverso e mentre il diritto che la concerne ha periodi di durata spesso molto ampi, ogni volta che la Pubblica Amministrazione emana un atto, essa diviene automaticamente diversa da quella che era nell’istante precedente.

Lo studio del diritto amministrativo non è soltanto un insieme di norme poste dal legislatore ma è quell’insieme come in concreto viene interpretato, sia dalla stessa amministrazione nel porre la propria attività sia dai giudici che ne sindacano l’operato.

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