L’opera della giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, nel periodo in cui è stato giudice unico, ha esercitato la sua giurisprudenza per chiarire ed integrare la lacunosa disciplina processuale. L’entrata in scena dei Tar ha sollecitato una grande ripresa di tale giurisprudenza, essendo il Consiglio di Stato unico giudice con funzione di nomofilachia. Si è dunque è allargata la legittimazione ad agire e il riconoscimento dell’impugnabilità di taluni atti, inizialmente ritenuti non impugnabili, ed è stato ritenuto che il giudice amministrativo possa disapplicare i regolamenti. grande evoluzione si è avuta in tema di processo cautelare, dove si è affermato il carattere decisionale delle ordinanze sospensive e si è consentito l’appello, nonché un metodo per garantire che tali ordinanze fossero effettivamente eseguite dall’amministrazione; è stata estesa la tutela cautelare contro i provvedimenti negativi ed è stato affermato che i diritti soggettivi, anche se relativi e di natura patrimoniale, possono ottenere piena ed effettiva tutela giurisdizionale, anche d’urgenza, da parte dei giudici amministrativi. È stata inoltre riscritta la disciplina del processo di ottemperanza, sottolineando il suo carattere giurisdizionale, la struttura contenziosa, la natura cognitoria e la funzione non semplicemente esecutiva. prima è stata negata, poi affermata, la necessità che la sentenza da ottemperare fosse passata in giudicato, e dopo primo atteggiamento negativo è stata riconosciuta l’appellabilità delle sentenze di ottemperanza. Per il silenzio invece la giurisprudenza ha continuato ad oscillare tra la sua individuazione come oggetto del giudizio e la sua considerazione come semplice presupposto processuale. L’azione risarcitoria invece, introdotta con una sentenza delle sezioni unite della cassazione nel 1999, è stata poi espressamente prevista per legge, ritenendo che fosse ammissibile solo se tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo e lesivo. È stato poi chiarito che in appello è ammissibile l’integrazione del contraddittorio, che la rinuncia ricorso estingue processo solo a seguito della presa d’atto da parte del giudice e che l’eccezione di prescrizione di crediti nei confronti dell’amministrazione può essere sollevata solo nel primo grado di giudizio.

La giurisprudenza non ha fatto altro cioè che precisare da disciplina processuale, puntando verso l’obiettivo dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Nuovi fermenti in tema di giurisdizione e processo

Sul piano legislativo dal 1971 alla fine degli anni 90 si sono avuti solo interventi episodici, anche se la dottrina ha più volte richiesto una riforma complessiva. Gli interventi legislativi hanno aumentato le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e hanno ricercato, per le controversie delicate, forme processuali semplificate o riti accelerati. l’allargamento della giurisdizione esclusiva è proseguito in materia edilizia, per gli accordi amministrativi, per la concorrenza, per i provvedimenti dell’autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni: in tal modo si è ampliato il riparto della giurisdizione e di conseguenza il criterio fondato sulle materie anziché sulle situazioni giuridiche soggettive. Nel 1998 sono state devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative al rapporto di lavoro con gli enti pubblici, mentre le materie dei servizi pubblici, edilizia ed urbanistica sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel 2000 sono state devolute alla giurisdizione esclusiva anche le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, e di servizio di forniture. Il legislatore si è anche preoccupato di stringere i tempi processuali, ampliando il campo di azione dei riti accelerati. Forme speciali o termini abbreviati sono stati poi applicati per il contenzioso elettorale, per le controversie in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per i provvedimenti di espulsione degli stranieri, per il diritto di accesso agli atti amministrativi, in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, nei confronti del silenzio dell’amministrazione.

La legge n. 205/2000

L’intervento legislativo più recente e più importante è dato con legge 21 luglio 2000, n. 205, risultato di un’elaborazione parlamentare incompleta a causa della fretta determinata dalla sentenza della corte costituzionale 17 luglio 2000, n. 292, che ha dichiarato illegittimo per eccesso di delega l’articolo 33 del decreto legislativo n. 80/1998. La fretta si evince dal disordine delle disposizioni, dalle inutili ripetizioni e dalla frequente non coordinazione. Per il processo sono state dettate delle norme di razionalizzazione, come quella che prescrive di raccogliere insieme i motivi aggiunti. È stato introdotto un rapido processo avverso il silenzio, per quanto riguarda i riti speciali, e sono state introdotte più discipline processuali speciali, caratterizzate dalla riduzione della durata del processo. Per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva sono state allargati i poteri istruttori e decisori del giudice e si è reso uniforme un modello processuale prima assai variegato. Sono stati integrati anche i poteri del giudice amministrativo, che ora in sede di legittimità e in sede di giurisdizione esclusiva, può conoscere anche dell’azione risarcitoria.

sicuramente però, nonostante le critiche, con la L.25/2000 il processo amministrativo è stato molto velocizzato e reso efficace.

Risultati raggiunti e obiettivi mancati

Se si rivaluta complessivamente l’evoluzione, si nota che i vizi presenti all’origine nel sistema non sono stati risolti: le leggi fondamentali in tale ambito sono tra loro diverse e non riescono ad armonizzarsi. Il legislatore non ha avuto la volontà di intervenire sulla disciplina in modo organico e sistematico, o di colmare le numerose gravi lacune. la dottrina ha sempre auspicato l’adozione di un testo completo ed esauriente, in linea con le disposizioni costituzionali, ancora non del tutto attuate. Sono stati effettuati dei tentativi per porre rimedio a tale situazione, ma nessuna di queste è andata a buon fine. La disciplina è rimasta quindi non organica e incompleta.

Il dibattito attuale

Negli ultimi tempi, anche a seguito dei lavori della commissione bicamerale, è stato ravviato il dibattito sul principio della unitarietà della giurisdizione e sull’architettura stessa della magistratura, ancora non chiara e soddisfacente.secondo l’interpretazione più comune della costituzione, la magistratura si articolano in ordine giudiziario ed in altri corpi che svolgono anch’essi funzioni giurisdizionali: i giudici speciali. In dottrina stesso ritorna l’aspirazione alla ricomposizione unitaria del sistema giudiziale, fortemente sostenuto in assemblea costituente dal Calamandrei.comunque interpretato, il sistema appare però difettoso: controllo sulla giurisdizione dei singoli giudici è affidato ad uno di essi, e manca un organo giudiziario con funzione generale di nomofilachia.l’architettura difettosa è emersa anche ultimamente con la dichiarazioni di incostituzionalità della composizione dei tribunali regionali delle acque. Il dibattito attuale verte anche sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il criterio originario fondato sulle situazioni soggettive è stato pian piano soppiantato da altri criteri, primo tra tutti quello per materia. Altro tema di forte attualità tiene alla misura della sindacabilità delle scelte di discrezionalità tecnica effettuate dall’amministrazione: c’è chi ritiene che nel processo amministrativo possa essere sindacata ogni scelta tecnica, e c’è chi punta verso un sindacato più limitato. Il problema di fondo rimane comunque legato alla mancanza di una disciplina dei processi nei confronti dell’amministrazione.

Le ultime iniziative legislative

Il legislatore si è occupato di nuovo di riformare la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, con due deleghe emanate nel 2009. La prima delega il governo a determinare i mezzi di tutela giurisdizionale a disposizione di qualsiasi interessato: si tratta di un ricorso per l’efficienza degli apparati pubblici. La legittimazione a ricorrere dovrà essere estesa alle associazioni ed ai comitati; il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare le misure idonee per risolvere le violazioni, omissioni o mancati adempimenti: non sembra messo il risarcimento del danno (ma ciò sarebbe contrario alla previsione costituzionale della pienezza della tutela).tale azione è vista non solo come mezzo di tutela del cittadino, ma anche come strumento di pressione sugli apparati pubblici per garantire la loro efficienza.

La seconda delega è più importante e riguarda il riassetto della disciplina del processo amministrativo, per assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, per disciplinare le azioni e le funzioni del giudice, per rivedere e razionalizzare i riti speciali e le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, per riordinare la tutela cautelare e il sistema delle impugnazioni.

il governo per attuare la delega ha voluto valersi del Consiglio di Stato, presso il quale è stata istituita un’apposita commissione. La disciplina delegata deve essere emanata entro un anno, ossia entro l’inizio di luglio 2010, data storica perché porterà sicuramente ad una tanto auspicata disciplina organica del processo amministrativo.

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