Limiti alla giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione

Un altro limite alla giurisdizione ordinaria (ed in realtà a quella di qualsiasi giudice) è stabilito nelle materie soggette alla insindacabile disciplina discrezionale della p.a., cosicché al singolo non spetta nei suoi confronti né un diritto soggettivo, né un interesse legittimo, ma tutt’al più un interesse semplice, che non può essere fatto valere innanzi ai giudici, così come a questi non è consentito di giudicare al riguardo. È quella che si chiama l’improponibilità assoluta (e meglio sarebbe dire l’inesistenza) dell’azione.

Le giurisdizioni speciali

Un ulteriore limite alla giurisdizione ordinaria è dato dall’esistenza delle giurisdizioni speciali.

C.1) La giurisdizione amministrativa. La p.a. non ha necessità, di solito, di rivolgersi al giudice per ottenere dai cittadini l’adempimento dei propri obblighi, perché dispone del potere di costringerli ad obbedire ai suoi atti (così detta esecutorietà degli atti amministrativi): soltanto quando stabilisce rapporti di diritto privato con altri soggetti si trova con essi in posizione di uguaglianza e deve, occorrendo, agire in giudizio come qualsiasi altro soggetto. Molto più frequente è invece la possibilità che i privati lamentino di essere stati lesi nei loro diritti od interessi da un atto della p.a.

Diritto soggettivo e interesse legittimo. Bisogna a questo proposito distinguere tra diritti ed interessi. La situazione soggettiva che trova nella legge la protezione più piena è quella del diritto soggettivo, che ricorre quando l’interesse del soggetto è riconosciuto come esclusivamente proprio del suo titolare ed è come tale direttamente garantito dalla norma giuridica.

Si ha invece un interesse legittimo quando l’interesse di un soggetto trova protezione nella legge solo indirettamente, perché si trova a coincidere con un interesse pubblico che la legge intende tutelare nel disciplinare l’esercizio del potere dell’organo amministrativo; in questo caso l’osservanza da parte dell’organo della norma che tutela l’interesse pubblico soddisfa in pari tempo di riflesso l’interesse del singolo soggetto, così come l’inosservanza della norma lede, insieme con l’interesse pubblico, anche l’interesse del singolo.

Nelle grandi linee, il sistema è il seguente: le cause che hanno per oggetto un diritto soggettivo del cittadino appartengono alla giurisdizione ordinaria (2 l. 2248/1865, all. E); spetta invece ai TAR e in sede di appello al Consiglio di Stato provvedere alla tutela nei confronti della p.a. degli interessi legittimi (103 Cost.).

La giurisdizione esclusiva. Il principio in virtù del quale appartengono alla giurisdizione ordinaria civile le cause che hanno per oggetto diritti soggettivi del cittadino contro la p.a. subisce tuttavia un’eccezione in alcune materie, devolute a loro volta ai TAR e in sede di appello al Consiglio di Stato in via di giurisdizione esclusiva: in tali casi i giudici amministrativi giudicano sia sugli interessi legittimi che sui diritti soggettivi. Le materie più importanti sono indicate negli articoli 33 e 34 d. lgs. 80/1998, come modificati dalla l. 205/2000 (che prevedono le controversie in tema di pubblici servizi, nonché in materia urbanistica ed edilizia).

Infine, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica (103, comma II Cost.).

C.2) Le altre giurisdizioni speciali. La Costituzione vieta l’istituzione di nuove giurisdizioni speciali (102, comma II) e dispone che quelle esistenti vengano sottoposte a revisione nel termine di 5 anni (tranne le giurisdizioni espressamente fatte salve dallo stesso testo costituzionale: Consiglio di Stato, TAR e Corte dei conti) (VI disposizione transitoria), ma per molte di esse non essendo ciò avvenuto la giurisprudenza, per evitare gli inconvenienti derivanti dall’assenza di qualsiasi giudice in campi svariati, si è veduta costretta a dichiarare che il termine dei 5 anni non debba considerarsi perentorio e perciò valga come legittima la continuazione delle loro attività (Cass. S.U. 3358/1954 e Corte cost. 81/1958).

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