Prima di questa legge, il primo ordine di limiti della giurisdizione italiana riguardava la qualità di straniero, che può appartenere ad una delle parti. La nuova disciplina ha abbandonato questo criterio “della virtuale universalità della giurisdizione italiana”, per far perno sul domicilio o sulla residenza del convenuto. Essere straniero ha quindi oggi un rilievo marginale: in ogni caso la legge italiana non preclude allo straniero la giurisdizione IT. Nel caso in cui il convenuto sia uno Stato straniero, si ritiene recepita nel nostro ordinamento ex 10 1° Costituzione, la “consuetudine internazionale” che esclude che uno Stato straniero possa esser convenuto davanti ad un giudice ordinario di un altro stato, pur potendo agire davanti a quel giudice come attore. Restano però salvi i casi in cui uno stato straniero possa agire come soggetto di diritto privato. Quindi ex art 3 l. 218 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia (o vi ha un rappresentante autorizzato a starne in giudizio ex 77 C.P.C.). Nello stesso art 3 esiste un richiamo esplicito alla Convenzione di Bruxelles 1968 (estesa dalla Convenzione di Lugano 1988 (che la riproduce) estendendola agli stati che all’epoca non facevano parte della CEE. Entrambe poi sostituite dal Regolamento CE 44/2001), con la conseguente applicazione dei suddetti criteri anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente, quando si tratti di materie comprese nel campo d’applicazione della Convenzione (materia civile e commerciale escludendo però stato/capacità persone, regime patrimoniale tra coniugi, diritto successorio, procedure concorsuali, arbitrato). Rispetto invece ad “altre materie” la giurisdizione sussiste perchè sussiste la competenza per territorio. Ex art 4 l. 218 la giurisdizione IT sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata (l’accettazione deve provarsi per iscritto ovvero se il convenuto non eccepisca difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo). La regola ex 5 l. 218 vuole che la giurisdizione IT è esclusa rispetto ad azioni reali con oggetto beni immobili situati all’estero. Gli art 6,7,8 l. 218 dispongono con riguardo rispettivamente al problema che sorge quando occorre risolvere questioni pregiudiziali non rientranti nella giurisdizione italiana (art 6), problemi di litispendenza internazionale (art 7), momento determinante della giurisdizione (art 8). Accanto a questi criteri generali, la l. 218 introduce alcune “regole speciali” per la giurisdizione su certi tipi di controversie: art 9 in materia di giurisdizione volontaria, art 22 in materia di scomparsa, art 32 in materia di nullità e annullamento matrimonio art 40 in materia di adozione, art 44 per proteggere incapaci maggiorenni, art 50 in materia successoria. Tutto ciò fermo restando che nei confronti dell’ambito UE continuano ad operare le Convenzioni, sostituite dal Reg. 44/2001, che ha portato parziali cambiamenti. Riguardo alla competenza giurisdizionale, questa disciplina si articola:

a)nella regola generale (art 2 del Reg. e della Convenzione) per cui tutte le persone con il domicilio in uno degli stati membri possono esser convenute davanti il giudice di quello stato, quale sia la loro nazionalità;

b) in alcune regole speciali (art 3,4 e 5 della convenzione e del Reg.) per cui le persone domiciliate in uno Stato contraente possono esser convenute dinnanzi al giudice di un altro stato contraente:

1) in materia contrattuale (davanti al giudice del luogo in cui l’obbli. Dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita.

2) in materia alimentare, avanti al giudice del luogo ove ha la residenza il creditore degli alimenti.

3) in materia di fatti illeciti, innanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, salvo che si tratti di azioni nascenti da reato per le quali il responsabile può esser citato innanzi al giudice davanti a cui è esercitata l’azione penale e sempre che, secondo la sua legge, questo possa conoscere dell’azione civile;

4) in materia di agenzie o filiali, davanti al giudice competente;

c) in alcune regole configuranti (ex 15 convenzione e 22 Reg) ipotesi di competenza esclusiva, nonché alcune regole che disciplinano (6 convenzione e Reg) possibili modificazioni della competenza per ragioni di connessione, garanzia, riconvenzione, nonché per ragioni di litispendenza (27 Reg.)

d) nella regola per cui i provvedimenti provvisori e cautelari previsti in uno stato contraente posson esser pronunciati in quello stato anche se la competenza giurisdizionale a conoscere del merito appartiene ex convenzione al giudice di altro stato contraente (31 Reg.).

Per materie matrimoniali e di potestà genitoriale (sempre in ambito UE) abbiamo dei regolamenti (più importante: Reg. 2201/2003) che concernono più specificatamente la materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli di ambo i coniugi, disciplinando con l’efficacia diretta nei singoli ordinamenti statali, la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in queste materie, ancora in deroga alla legge 218. La deroga rispetto alla l. 218 si ha quando l’azione è rivolta verso un coniuge avente residenza abituale in altro stato comunitario o ne è cittadino, lasciando negli altri casi spazio alla disciplina ex 3 e 4 l. 218. La seconda parte del Reg. 2201 pone un regime privilegiato per le sentenze emesse dai giudici UE nel senso del riconoscimento di tali sentenze negli altri stati membri senza necessità di alcun procedimento, salvo dichiarare che la sentenza stessa non può esser riconosciuta per una delle ragioni elencate tassativamente nel 15 2° Reg 2201. Ultimo: Reg 4/2009. Importante è l’art17, in base a cui le decisioni in materia di alimenti, emesse in uno stato membro sulla base della disciplina interna, sono riconosciute in un altro stato membro senza ricorrere a discipline particolari.

Lascia un commento