Il 2° ordine di limiti riguarda il fatto che una delle parti (normalmente il convenuto: questo perché non ha di regola bisogno la P.A. di agire come attore, dato che per far valere i suoi diritti dispone di strumenti più efficaci) sia la P.A. e si tratti di far valere situazioni diverse dai dir. Gli atti della P.A. sono “esecutori” ossia possono esser portati ad esecuzione anche coattiva direttamente da parte dei suoi organi. Quindi se la P.A. con i suoi atti viola diritti soggettivi, essa può esser convenuta davanti al giudice ordinario come qualsiasi altro soggetto giur. questa conquista si è realizzata in IT con la l. 2248/1865 che ha abolito il contenzioso amministrativo. Tuttavia la P.A. può con i suoi atti violare anche altre situazioni giuridiche dei cittadini (meno qualificate sul piano giuridico, ma che tuttavia si rivelano abbisognevoli di tutela proprio in relazione al fatto che davanti ad esse sta la P.A. (non un soggetto qualsiasi), la quale potrebbe soffocare alcune legittime aspettative dei cittadini. Infatti essa può violare norme di azione che tutelano gli interessi dei cittadini solo indirettamente od occasionalmente (interesse legittimo o interesse occasionalmente protetto). Gli interessi legittimi trovano di solito tutela attraverso un giudizio con cui i loro titolari possono ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo che lede tali interessi, senza che la loro violazione possa fondare alcuna azione risarcitoria. Tale annullamento può esser chiesto in quanto l’atto risulta illegittimo perchè affetto da: violazione di legge; incompetenza (per difetto dell’autorità emanante); eccesso di potere (figura elaborata dalla giurisprudenza per tutelare i casi in cui il potere amministrativo è impiegato per fini diversi da quelli per cui è configurato dalla legge). La regola generale attuale è che verso la P.A. i diritti soggettivi possono esser fatti valere davanti al giudice ordinario, mentre gli interessi legittimi possono esser fatti valere solo davanti ai giudici speciali (i giudici amministrativi): TAR e Consiglio di Stato. Per definire se si tratti di diritti o interessi bisogna riferirsi all’oggetto della domanda con riguardo al “petitum” sostanziale, cioè ciò che effettivamente si chiede. Con riguardo poi ai limiti costituzionali per la legge, la Corte Costituzionale con sentenze 204 e 281 del 2004, ha negato ex 103 1° Costituzione l’attribuzione esclusiva al giudice amministrativo “per blocchi di materie”, facendo salva solo l’estensione “ a specifiche particolari materie” connesse a quelle già proprie di questo giudice per la tutela di interessi legittimi. Riguardo poi ai “diritti fondamentali” (o costituzionalmente rilevanti), si ritiene ora che la ripartizione giudici ordinari/giudici amministrativi avvenga attribuendo ai primi quando l’asserita lesione consegua a meri comportamenti, ai secondi nei casi in cui si consegua all’esercizio di poteri autoritativi espliciti. Il procedimento davanti ai giudici amministrativi è disciplinato con l. 205/2000, che ha recepito molti istituti del processo civile ordinario, anche se è prevista ora la delega per la nuova riforma del processo amministrativo ex l. 69/2009. Altri giudici speciali amministrativi: Corte dei conti ( giudizi in materia di contabilità pubblica comprensiva dei giudizi di conto e di responsabilità amministrativa-contabile), Tribunale superiore acque pubbliche.

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