L’avviso di liquidazione

Anche nel campo delle imposte indirette sui trasferimenti, il potere di riscossione di norma è subordinato alle dichiarazioni dei contribuenti, agli avvisi di accertamento, ed alle sentenze. Però, in questo ambito la disciplina della riscossione è caratterizzata da due aspetti:

  • Il primo riguarda l’insussistenza di obblighi di versamento diretto (salve limitate eccezioni), in quanto è normalmente affidato agli uffici finanziari il compito di procedere alla qualificazione degli atti, ed alla liquidazione delle imposte dovute;
  • Il secondo aspetto, invece, consiste nell’essere i controlli amministrativi distintamente regolamentati nella verifica della congruità (ossia, della corrispondenza ai valori di mercato) dei valori dichiarati; e nella correttezza dei criteri seguiti in precedenti liquidazioni delle imposte.

Alla luce di questi aspetti particolari, affinché possa essere esercitato il potere di riscossione, è necessario l’avviso di liquidazione (si considera un provvedimento accertativo), che si pone tra i presupposti per l’esercizio della riscossione (dichiarazioni, avvisi di accertamento e sentenze) e l’iscrizione a ruolo dell’imposta. Nello specifico, l’avviso di liquidazione è l’atto con il quale l’ufficio impositore provvede alla determinazione delle aliquote applicabili e delle imposte dovute, al tempo stesso invitando il contribuente a provvedere al pagamento dei relativi importi, entro il termine stabilito dalla legge (60 giorni per le imposte di registro).

La notificazione di tale avviso, nel campo delle imposte di registro, è essenziale per la riscossione delle imposte suppletive e complementari; ma anche per quelle principali, però limitatamente ai casi in cui le somme depositate per la registrazione risultino inferiori a quelle poi liquidate dall’ufficio, ovvero ricorrano i presupporti della cd. registrazione d’ufficio. Analoga disciplina è prevista per le imposte sulle donazioni. In questo ambito è prevista la notificazione preliminare dell’avviso di liquidazione per la riscossione delle imposte principali e suppletive; mentre per l’imposta complementare vige la regola della contestuale notificazione sia dei maggiori valori accertati che della liquidazione della corrispondente maggiore imposta.

Il regime delle riscossioni definitive e provvisorie

La distinzione tra imposte definitive e provvisorie, nel campo delle imposte indirette sui trasferimenti, si pone in termini diversi rispetto a come si pone nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA. Infatti, in questo settore, la distinzione non è connessa al tipo di atto che costituisce il presupposto del potere di riscossione (qui è sempre l’avviso di liquidazione), ma piuttosto alla natura dell’imposta che deve essere riscossa; e più precisamente, a seconda che si tratti di imposto principale, complementare o suppletiva. La regola generale è che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione legittima sempre la riscossione a titolo definitivo delle imposte determinate con esso; e regole comuni valgono in materia di riscossione provvisoria delle imposte principali e suppletive. Tra queste regole ricordiamo che:

  • Le imposte principali possono sempre essere immediatamente riscosse a titolo provvisorio per intero, anche in presenza di ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione;
  • Le imposte suppletive possono essere invece iscritte a ruolo dopo l’ultima sentenza non impugnata ovvero (in tal caso a titolo provvisorio) impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Regole diverse sono invece previste per le imposte complementari nei due distinti settori delle imposte di registro e in quello delle imposte sulle donazioni. Infatti, la regola è che, nel corso del giudizio di primo grado, esse possono essere provvisoriamente riscosse, però limitatamente fino ad % dell’imposta corrispondente al valore accertato dall’ufficio. Tale regola rappresenta un principio generale nell’ambito dell’imposta sulle donazioni, mentre, vale solo per le imposte complementari che scaturiscono da accertamento di maggior valore nel campo dell’imposta di registro.

 

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