La riscossione non coattiva delle imposte indirette si differenzia da quella delle imposte dirette perché è effettuata presso gli stessi uffici impositori; la riscossione coattiva è invece effettuata, sia per le imposte dirette, sia per le imposte indirette, mediante ruoli.

15. Riscossione in base alla dichiarazione.

Cominciamo ad esaminare i casi di iniziativa spontanea del contribuente.

Dobbiamo allora distinguere tre gruppi:

a) casi nei quali vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione;

b) casi nei quali vi è l’obbligo di una attività equivalente alla dichiarazione;

c) casi in cui l’obbligo di pagamento sorge senza dichiarazione.

La dichiarazione è prevista per l’imposta sulle assicurazioni, imposta sul valore aggiunto, imposta sulle successioni, sulla pubblicità, gli spettacoli e sugli incrementi di valore degli immobili. Per l’imposta di registro, e per le imposte ipotecarie e catastali, in luogo della dichiarazione, vi è la richiesta di registrazione o di effettuazione della formalità. Infine, pagamento senza dichiarazione si ha per le tasse sulle concessioni governative e per talune forme di adempimento dell’imposta di bollo.

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