Il processo esecutivo della riscossione delle imposte indirette

Il ruolo non è soltanto strumento di legittimazione della riscossione spontanea, ma anche titolo esecutivo, ossia in base ad esso il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore. L’esecuzione forzata fiscale è disciplinata dalle norme del diritto comune. L’avviso di mora deve contenere l’indicazione del debito e l’invito a pagare entro 5 gg.. L’avviso non preceduto da iscrizione a ruolo è atto impugnabile dinanzi alle commissioni. L’esecuzione immobiliare non può aver luogo se non è stata previamente esperita quella immobiliare. L’esecuzione si articola in tre momenti: pignoramento, vendita e assegnazione del ricavato. Il pignoramento dei beni mobili avviene nelle forme del diritto processuale comune, ad opera dell’ufficiale esattoriale, che deve redigere un verbale da consegnare e notificare al debitore esecutato. Per addivenire alla vendita, il concessionario deve far affiggere un avviso per 5 gg. consecutivi nella casa comunale, nel quale deve essere indicata la data del primo e quella del secondo incanto. Se i beni non sono venduti al secondo incanto provvede a venderli il sindaco per trattativa privata. Il pignoramento dei beni immobili si esegue mediante trascrizione di un avviso di vendita. La vendita è presieduta dal pretore. Se dopo un primo ed un secondo incanto il bene non è venduto, l’intendente può autorizzare un terzo incanto. Se il terzo incanto ha esito negativo l’immobile è devoluto allo Stato. Epilogo della procedura è la distribuzione del ricavato.

Le opposizioni all’esecuzione

Secondo il codice di procedura civile, vi sono tre forme di opposizione:

-opposizione all’esecuzione, con cui si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata;

– opposizione agli atti esecutivi, con cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti esecutivi;

– opposizione di terzo, promossa da un terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

In relazione all’esecuzione esattoriale, la legge non ammette né l’opposizione all’esecuzione, né l’opposizione agli atti esecutivi, ma solo l’opposizione di terzo. In luogo dell’opposizione all’esecuzione, il diritto tributario conosce un rimedio amministrativo; è il ricorso all’intendente.

La sospensione dell’esecuzione

La legge stabilisce che il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione e che, tuttavia, l’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla (cioè di disporre la sospensione non la riscossione). La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Esiste dunque un potere dell’Amministrazione di sospendere la riscossione; l’esercizio del potere è subordinato alla presentazione d’un ricorso contro il ruolo, ed in mancanza di pericoli per la riscossione. Contro i provvedimenti dell’amministrazione è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che potrebbe disporre la sospensione rifiutata.

L’ingiunzione

L’ingiunzione era lo strumento della riscossione di tutte le tasse e imposte indirette: ora continua ad essere usata come atto di accertamento, mentre per la riscossione occorre il ruolo. Con atto di ingiunzione, la pubblica amministrazione ordina il pagamento dell’imposta; se il pagamento non avviene entro 30 gg., la pubblica amministrazione ha il diritto di dar corso all’esecuzione forzata. Quanto alla natura giuridica e agli effetti dell’ingiunzione, essa: se segue un atto d’imposizione ha natura di atto esattivo; se non è stata preceduta da avviso di accertamento, cumula le funzioni di atto impositivo e di atto esattivo.

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