Riscossione in base all’avviso di accertamento

Di questo atto, dobbiamo rilevarne due specie:

a) l’avviso che determina sia l’imponibile, sia l’imposta, generando l’obbligo immediato di pagamento;

b) l’avviso che, limitandosi a determinare l’imponibile, non determina l’obbligo immediato di pagamento. Nell’Iva l’avviso stabilisce imponibile ed imposta; dalla sua notificazione, sorge l’obbligo di pagamento. L’avviso di accertamento determina imponibile ed imposta anche nell’imposta sulla pubblicità e nell’imposta sugli spettacoli. In tutti questi casi, l’avviso è anche atto della riscossione; il mancato pagamento legittima l’iscrizione a ruolo. In altre imposte (registro, successioni ed imposte connesse), l’avviso determina solo la base imponibile, onde lo si denomina avviso di accertamento del maggior valore; ad esso segue l’avviso di liquidazione.

Riscossione in base all’avviso di liquidazione

L’avviso di liquidazione è previsto per l’imposta di registro, imposta sulle successioni e per le altre imposte indirette. In tali imposte, la base della prima liquidazione è la stessa denuncia del contribuente; in seguito la liquidazione avverrà in relazione agli avvisi di accertamento (i quali, in tali imposta indicano il valore dei beni, ma non l’imposta). L’avviso di liquidazione contiene la determinazione imperativa dell’imposta; in quanto atto della riscossione, esso racchiude un invito al pagamento dell’imposta. L’imposta deve infatti essere pagata entro un certo termine dalla notificazione dell’avviso (60 o 90 gg.). Se il pagamento non avviene nel predetto termine, si rende dovuta un soprattassa pari al 20% dell’imposta.

La riscossione provvisoria

La distinzione tra riscossione definitiva e riscossione provvisoria, opera anche nelle imposte indirette. Solo per alcune imposte indirette è previsto un frazionamento del prelievo, in relazione all’andamento del processo; in altre imposte, l’amministrazione può riscuotere anche se vi è processo pendente. La riscossione provvisoria è prevista per l’imposta di registro, per l’imposta sulle successioni e donazioni, per l’INVIM e per l’Iva. La riscossione dell’imposta di registro è informata al principio per cui il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, con due eccezioni: – le imposte complementari si riscuotono per un terzo dopo il ricorso, due terzi dopo il primo grado, l’intero dopo il secondo grado; – le imposte suppletive sono riscosse dopo il terzo grado.

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