Normalmente l’attività di liquidazione non è formalizzata in un vero e proprio atto amministrativo, in quanto costituisce una base d’una più ampia attività d’accertamento, che si conclude con la determinazione dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione dell’imposta stessa, mediante l’applicazione dell’aliquota sulla base imponibile accertata. L’autonomia della liquidazione si presenta invece nel settore delle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza: il 41 DPR 131/1986 prevede che l’imposta di registro è liquidata dall’ufficio con la notificazione d’un apposito avviso di liquidazione, contenente l’indicazione della base imponibile e dell’aliquota applicata. In materia poi di imposta sulle successioni, il 33 d.lgs. 346/1990 prevede che l’ufficio liquidi l’imposta, in base alla dichiarazione di successione, notificando avviso agli eredi. Ora, in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni, la disciplina degli avvisi di liquidazione è lacunosa; riguardo invece agli avvisi d’accertamento, la disciplina è puntuale sia con riferimento a forma/contenuto, sia con riferimento ai termini di decadenza, mentre per gli avvisi di liquidazione non c’è disciplina dettagliata: si è ovviato al problema regolamentando che l’ufficio competente a notificare l’avviso di liquidazione è lo stesso competente a notificare l’avviso di accertamento, così anche i termini sono coincidenti. Per quanto riguarda la motivazione: se l’avviso di liquidazione contenga solo il calcolo matematico dell’imposta, in questo caso per Tinelli non serve motivazione in quanto non si è davanti a una funzione di controllo della p.a.; invero, se nell’avviso di liquidazione l’ufficio contesti al contribuente una visione del rapporto d’imposta diversa rispetto a quella rappresentata in atti attribuibili al contribuente, allora serve motivazione.

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