Il primo dei controlli cui è sottoposta la dichiarazione è di tipo formale, e si inserisce, non nel processo di imposizione, ma in quelli rivolti alla riscossione a ai rimborsi.

A) La dichiarazione dei redditi è infatti sottoposta ad un controllo formale effettuato dai Centri di servizio; tali centri hanno compiti limitati, finalizzati alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione, ovvero all’effettuazione dei rimborsi. In sede di controllo formale essi: correggono gli errori materiali e di calcolo; escludono le ritenute non comprovate dai certificati dei sostituti d’imposta; escludono le detrazioni d’imposta non previste dalla legge; escludono le deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche di oneri non previsti dalla legge o non comprovati da documenti idonei; controllano i crediti d’imposta e i versamenti. L’esito di tale controllo può comportare la riliquidazione dell’imposta dovuta; la maggiore imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo. Poiché le rettifiche effettuate in sede di controllo formale danno luogo ad una iscrizione a ruolo diretta (e non all’emanazione di un avviso di accertamento), le ipotesi di rettifiche qui considerate sono tassative; ogni altra rettifica della dichiarazione deve essere effettuata con avviso di accertamento.

B) Nell’imposta sulle successioni, di registro, e nell’INVIM, la dichiarazione del contribuente costituisce il dato istruttorio sulla cui base l’ufficio opera la liquidazione dell’imposta principale. La liquidazione dell’imposta viene comunicata al contribuente oralmente o con apposito avviso (avv. di liquidazione). Nella disciplina dell’imposta sulle successioni, vi è una norma che regola il controllo formale delle denunce di successione simile alla norma in materia di imposte dirette. Nella denuncia di successione, deve essere indicata la base imponibile, non l’imposta; correlativamente, il controllo formale si esercita sulla determinazione della base imponibile fatta dal dichiarante. Gli uffici preposti ad amministrare tale imposta possono: correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile; escludere le passività non deducibili o non documentate; disconoscere le riduzioni o detrazioni non previste dalla legge o non documentate. L’imposta dovuta in base a questo controllo, ed a queste rettifiche, è richiesta al contribuente mediante avviso di liquidazione; ogni altra rettifica della dichiarazione deve essere effettuata con avviso di accertamento.

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