La liquidazione delle imposte indirette è operazione distinta dalla determinazione dell’imponibile, in molte ipotesi, tali operazioni sfociano in atti distinti.

A) Nell’imposta di registro, la determinazione del valore imponibile è effettuata con l’avviso di accertamento; la determinazione dell’imposta, invece, è effettuata con un atto distinto, denominato avviso di liquidazione, con cui viene anche richiesto il pagamento. La liquidazione dell’imposta, quindi, presuppone che sia stata già determinata (in via provvisoria o definitiva) la base imponibile.

Avviso di liquidazione, quindi, è l’atto con cui l’ufficio, essendo già stata determinata la base imponibile, determina l’imposta e ne richiede il pagamento. In quanto atto determinativo dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto impositivo; se il contribuente intende contestare la liquidazione dell’imposta, deve impugnare l’avviso di liquidazione. In quanto atto con cui viene richiesto il pagamento dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto della procedura di riscossione. Se l’avviso di liquidazione non segue il pagamento del tribunale, l’amministrazione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

B) Nell’imposta sulle successioni, l’ufficio emette avviso di liquidazione per riscuotere l’imposta dovuta in base alla dichiarazione. Analogamente a quanto previsto in materia di controllo formale della dichiarazione dei redditi e di riscossione di quanto dichiarato, l’ufficio, in sede di controllo della dichiarazione di successione, corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile ed esclude dalla base imponibile le passività non deducibili.

Tali correzioni ed esclusioni sono riportate nell’avviso di liquidazione; con tale atto, quindi, l’ufficio liquida l’imposta previa correzione dell’imponibile dichiarato. Quando invece le rettifiche da apportare alla dichiarazione abbiano un oggetto diverso da quello indicato, l’ufficio emette un atto che la legge denomina avviso di rettifica (della dichiarazione) e di liquidazione della maggiore imposta.

Con tale atto, l’ufficio rettifica la dichiarazione giudicata incompleta o infedele, e, in relazione alla maggior base imponibile così determinata, liquida la maggiore imposta dovuta e ne richiede il pagamento. L’imposta deve essere pagata entro 90 gg dalla notificazione dell’avviso di liquidazione; decorso tale termine, l’imposta insoluta viene iscritta a ruolo.

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