Nel campo delle imposte sui trasferimenti (imposta di registro, sulle donazioni, ecc.) la disciplina dell’accertamento è caratterizzata dall’essere riservato all’amministrazione finanziaria sia il compito di accertare se l’imposta è dovuta e sia quello di stabilire la misura di tale imposta (sia l’an che il quantum). Le ragioni di questa scelta legislativa stanno nelle particolarità dei tributi in questione, i quali possono presentare grande rilevanza fiscale e delicati problemi di qualificazione giuridica.

Nello specifico, la legge pone solitamente a carico del contribuente obblighi (di registrazione degli atti, presentazione di denunzie, ecc.) semplicemente strumentali rispetto all’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari. Nell’attuale disciplina, all’attività amministrativa di accertamento nel campo delle imposte sui trasferimenti, viene attribuita natura provvedimentale (ossia l’idoneità a produrre effetti che si consolidano nel caso di mancata impugnazione dell’atto nei termini stabiliti).

A questo aspetto si è, però giunti dopo una lunga evoluzione storica. Infatti, in origine la disciplina dell’imposta di registro, non attribuiva natura provvedimentale all’attività applicativa dell’imposta ad opera degli uffici finanziari; mentre era riconosciuta sia all’Ufficio che al contribuente, la possibilità di rimettere in discussione l’iniziale liquidazione delle imposte dovute per ogni errore, di fatto o di diritto. Inoltre, all’Amministrazione era anche negata la possibilità i rettificare i valori dichiarati, perché tale compito era affidato a dei periti esterni che, su richiesta dell’amministrazione stessa, venivano nominati dal giudice ordinario.

Successivamente, nel 1936, questa disciplina venne radicalmente modificata, in quanto fu direttamente attribuito agli uffici finanziari il potere di rettificare i valori dichiarati, mediante la notifica di un apposito avviso di accertamento di maggior valore. Su questo nuovo assetto, i prevalenti orientamenti dottrinali, per quanto riguarda le questioni relative all’accertamento se sia o meno dovuta l’imposta [an debeatur), affermavano il riconoscimento al contribuente della possibilità di rimettere in discussione l’operato dell’ufficio sino allo scadere del termine previsto dalla legge per il rimborso delle somme eventualmente pagate.

A seguito della riforma degli anni ’70, infine si è affermata l’impossibilità di poter proporre, nei ricorsi contro gli atti di riscossione, le questioni che avrebbero dovuto farsi valere impugnando tempestivamente gli atti di liquidazione delle imposte.

 

 

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