La struttura giuridica dei tributi solitamente viene definita affermando che i tributi sarebbero oggetto di rapporti di debito/credito tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Questa idea è accompagnata da diverse divergenze dottrinali. Innanzitutto, bisogna distinguere le imposte “con” accertamento preliminare da parte dell’Amministrazione finanziaria da quelle “senza” accertamento.

Le imposte “con” accertamento sono quelle nella cui disciplina viene affidato all’Amministrazione finanziaria il compito di attuare le norme impositive, procedendo alla determinazione delle imposte dovute nei singoli casi concreti; mentre a carico del contribuente risultano posti soltanto obblighi (ad esempio l’obbligo di dichiarare all’Ufficio i fatti fiscalmente rilevanti), volti a facilitare l’azione amministrativa. Caratteristica principale di questa tipologia di imposte sta nella tenuità degli obblighi posti a carico del contribuente e delle corrispondenti sanzioni.

Le imposte “senza” accertamento, invece, sono quelle caratterizzate dal fatto che è lo stesso contribuente investito del compito di procedere alla determinazione ed al versamento delle imposte stabilite dalla legge, dall’esistenza di pesanti sanzioni per coloro che non vi provvedono; altra caratteristica è che l’Amministrazione finanziaria è titolare di compiti al fine di orientare l’operato dei contribuenti e di reprimere i comportamenti antigiuridici. Questa seconda tipologia di imposte si è progressivamente affermato in questi ultimi decenni, soprattutto nel campo delle imposte sui redditi e sui consumi. L’espressione “senza accertamento” si riferisce al fatto che i controlli amministrativi sono effettuati ex post.

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