L’istruttoria ai fini delle imposte sui redditi e Iva

Passiamo ora ad esaminare l’attività dell’amministrazione, volta al controllo degli adempimenti dei contribuenti, e quindi, all’eventuale emanazione di un atto di imposizione (cosiddetto avviso di accertamento) o di riscossione (avviso di liquidazione, iscrizione a ruolo). Mentre l’emanazione dell’avviso di accertamento è una prerogativa esclusiva degli uffici, l’attività investigativa è svolta anche da altri organi (Guardia di Finanza, secit). In materia di imposte dirette ed Iva, il controllo non è generale; non ha cioè per oggetto la generalità delle dichiarazioni e dei contribuenti, ma si rivolge nei confronti di soggetti selezionati secondo particolari criteri. Il Ministro delle finanze programma annualmente l’attività istruttoria degli uffici, emanando decreti, nei quali sono stabiliti i criteri selettivi in base ai quali deve essere operata la scelta dei contribuenti da controllare.

La partecipazione del privato

La partecipazione del contribuente all’attività di controllo è assai ridotta; l’ufficio non è obbligato ad avvertirlo dell’indagine avviata nei suoi confronti, ne vi è un generale riconoscimento legislativo del diritto del privato a partecipare al procedimento ed a difendersi, prima che sia emesso a suo carico un fatto impositivo. Non è infatti previsto in modo sistematico e vincolante un contraddittorio tra uffici e contribuenti.

In generale è una facoltà non un obbligo dell’ufficio, interpellare il contribuente nello svolgimento delle indagini e consentirgli di difendersi prima dell’emanazione di atti di accertamento a suo carico; solo in alcuni casi, la partecipazione del privato è obbligatoria. Il coinvolgimento del contribuente è invece obbligatorio, ad esempio, quando l’ufficio intenda emettere un accertamento sulla base dei coefficienti presuntivi, o quando si procede ad accessi, ispezioni o verifiche.

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