Lineamenti generali

Anche in materia di imposte dirette e di IVA la disciplina dell’accertamento è fortemente condizionata dalla loro disciplina sostanziale. A differenza delle imposte sui trasferimenti, qui si è in presenza di imposte periodiche, che si basano su una molteplicità di operazioni effettuate nel periodo d’imposta (mentre le imposte sui trasferimenti si basano su singoli avvenimenti, come la compravendita, la donazione, ecc.).

Fondamento ed evoluzione della teoria dei metodi di accertamento

La disciplina dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA ha il suo nucleo centrale nelle norme riguardanti il campo dei soggetti obbligati olio tenuto delle scritture contabili ( società commerciali, imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni); ed è costituita da norme generali che prevedono:

Che, se la dichiarazione è stata tempestivamente presentata e le scritture contabili sono state tenute regolarmente, l’Amministrazione può accertare maggiori imponibili ed imposte se riscontra inesatte applicazioni delle norme che disciplinano il tributo, ovvero infedeltà ed omissioni comprovata da acquisizioni documentali, o dagli esiti di ispezioni e verifiche tributarie, o anche da semplici presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (per presunzione semplice si intende la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto);

E che, viceversa, l’Amministrazione può determinare il reddito imponibile (o l’IVA dovuta) sulla base degli elementi raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti della gravità, precisione e concordanza, se la dichiarazione non è stata presentata, o non sono state tenute le prescritte scritture contabili.

Di solito si dice che nel primo caso si ha il cd. accertamento analitico, o contabile (perché l’Amministrazione rettifica i singoli elementi attivi e passivi dell’imponibile o dell’imposta risultanti dalla dichiarazione e dalla contabilità), mentre nel secondo si ha un accertamento induttivo, o extracontabile (perché l’Amministrazione determina su basi indiziarie, l’ammontare complessivo dell’imponibile o dell’imposta dovuta).

Nel corso degli anni questa distinzione ha perso il suo significato, dato che ha perso i suoi connotati sostanziali, per spostarsi sempre maggiormente in un’ottica di tipo probatorio. Infatti, con la riforma dei primi anni ’70, questa distinzione si traduce in una articolata graduazione dei tipi di prova (più o meno certe, presuntive, indiziarie, ecc.) sui quali possono essere fondati gli accertamenti degli uffici, a seconda dei casi.

L’apice si è raggiunto quando si è ammessa la rettifica dei corrispettivi dichiarati per il solo fatto della loro incongruenza rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore.

Dinanzi a questa evoluzione normativa, è opportuno individuare i veri principi che stanno alla base della disciplina vigente, e che consistono:

• Nella necessaria specificità dei fatti che legittimano l’esercizio del potere di accertamento;

• Nella possibile pluralità degli accertamenti per un stesso periodo d’imposta;

• Nella tendenziale contenziosità del procedimento amministrativo.

 

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