Lineamenti generali

Le imposte sui trasferimenti sono quelle che colpiscono gli atti e i negozi giuridici produttivi di modificazioni patrimoniali qualitative o quantitative. In tal caso, la capacità contributiva è riconducibile alle modificazioni patrimoniali dei contribuenti; ed i soggetti passivi del tributo sono di regole costituiti da tutti coloro tra i quali l’atto produce i suoi effetti. Le principali imposte di questo tipo sono l’imposta di registro, quella sulle donazioni, /Imposta ipotecaria, e quella catastale.

Queste imposte sono connesse al servizio pubblico della registrazione degli atti e a quello della loro iscrizione nei registri immobiliari e catastali; e proprio il rapporto che lega questa tipologia di imposte alla possibilità di poter sfruttare alcuni particolari servizi pubblici è l’aspetto principale che caratterizza l’intera disciplina di queste imposte. Nonostante, presentino caratteristiche differenti, le imposte sui trasferimenti ha come punto di riferimento la disciplina delle imposte di registro.

Infatti, l’imposta sulle donazioni è totalmente soggetta alle regole stabilite per le imposte di registro. Le imposte ipotecarie e catastale hanno maggiori aspetti che si distaccano dalla disciplina delle imposte di registro, perché riguardano il solo campo delle operazioni immobiliari. Tuttavia, la base imponibile di queste imposte viene determinata secondo le stesse regole previste per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro; ed anche le modalità applicative di queste imposte sono totalmente richiamate dalla disciplina dell’imposta di registro.

 

L’ambito di operatività dell’imposta di registro

Il D.P.R.n. 131/1986 contiene la disciplina dell’imposta di registro. Esso suddivide gli atti soggetti ad imposta di registro in 6 categorie, precisamente:

Atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti;
Atti dichiarativi;
Locazioni e affitti di immobili;
Atti estintivi, attuativi, o rafforzativi di precedenti rapporti;
Altri atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
Atti di donazioni e liberalità.

La categoria degli atti traslativi a titolo oneroso comprende, oltre ai negozi che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili, o costitutivi di diritti reali di godimento su di essi, anche i provvedimenti di espropriazione, gli atti traslativi di beni diversi dagli immobili, i conferimenti di beni in società e associazioni di ogni tipo, ecc. Questi atti sono sottoposti ad imposta con aliquote molto diverse a seconda del loro oggetto. Esse sono, ad esempio dell’8% per i trasferimenti di diritti immobiliari, del 15% per quelli riguardanti terreni agricoli, del 7% per quelli relativi ai fabbricati, ecc.

Sono atti dichiarativi quelli che comportano un semplice accertamento di preesistenti situazioni patrimoniali. Essi sono soggetti ad imposta di registro pari all’1%.

La categoria delle locazioni comprende non solo i veri e propri contratti di locazione e affitto di beni immobili, ma anche altra forma negoziali di utilizzo temporaneo di beni altrui, coma le concessioni su beni demaniali. Questi tipi di atti sono soggetti ad imposta di registro dello 0,50% per gli affitti di fondi rustici, e del 2% negli altri casi.

Possono quolificorsi estintivi, attuativi o rafforzativi di precedenti rapporti gli atti mediante i quali vengono stabilite cessioni di crediti, la prestazione di garanzie reali e personali in favore di terzi, ecc. Questi atti sono soggetti ad aliquota dello 0,50%.

Gli atti diversi dai precedenti aventi per oggetto prestazioni di natura patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro con aliquota del 3%.

Infine, rientrano nel campo operativo dell’imposta di registro anche le donazioni e le altre liberalità tra vivi. Questi atti sono sottoposti alle imposte applicabili ai trasferimenti a titolo oneroso degli stessi beni, ma con alcuni importanti limiti:
Non sono soggette ad imposta di trasferimento le donazioni e le liberalità in favore del coniuge, e degli altri parenti fino al 4° grado;
Non è soggetta ad imposta di trasferimento la parte del valore della quota spettante a ciascun beneficiario inferiore all’importo di 350 milioni di lire.

Molto controverso rimane il regime delle cd. liberalità indirette (ad esempio, lo spontaneo adempimento dell’obbligo altrui, la rinuncia all’esercizio di un diritto, ecc.). Infatti, si discuteva se era opportuno che tali liberalità rientrassero nel campo operativo dell’imposta sulle donazioni per la mancanza di atti formali ai quali l’imposta potesse collegarsi. Nonostante, i recenti interventi del legislatore, tali dubbi permangono.

 

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