Nel campo dell’attivitĂ  di accertamento delle imposte sui trasferimento è possibile fare la distinzione tra imposte principali (connesse alla liquidazione del tributo sulla base dei valori dichiarati dal contribuente), quelle supplementari (connesse all’eventuale rettifica dei valori dichiarati dal contribuente), ed infine quelle suppletive, che sono connesse alla possibile correzione degli errori commessi dall’ufficio in sede di iniziale applicazione del tributo (a seconda dei casi: imposte di registro; imposte sulle donazioni, ecc.). Possiamo dire che:

  • Per quanto concerne i termini decadenziali per l’esercizio del potere, la legge sull’imposta di registro prevede un termine triennale dalla registrazione dell’atto affinchĂ© possano essere richieste le imposte principali e suppletive. Invece, nel caso di imposte complementari, il termine triennale viene fatto decorrere dalla registrazione solo per le ipotesi di occultamento di corrispettivo; mentre negli altri casi, la sua decorrenza inizia dalla data in cui è divenuto definitivo l’accertamento di maggior valore. Invece, è fissato il termine decadenziale di 5 anni per la richiesta dell’imposta relativa agli atti non registrati, fermo restando però l’obbligo del pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria. Regole simili sono previste per le altre imposte sui trasferimenti;
  • Per quanto riguarda la riscossione, il principio è che essa non viene sospesa durante le impugnazioni contro gli atti di accertamento per imposte sui trasferimenti; ma questo principio presenta alcune deroghe, consistenti nel fatto che: le imposte complementari conseguenti ad accertamento di maggior valore sono provvisoriamente riscuotibili nei limiti di %, nel corso del giudizio di primo grado; le imposte suppletive sono invece riscuotibili per intero solo dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione;
  • Per quanto attiene ai privilegi, la legge prevede che, in tema di imposte suppletive, il privilegio sui beni immobili trasferiti non possa essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi;
  • Infine, per quanto riguarda le responsabilitĂ  tributarie è previsto che la responsabilitĂ  dei pubblici ufficiali (notai, cancellieri, ecc.) non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive; inoltre, in deroga al principio della solidarietĂ  delle parti contraenti per il pagamento dell’imposta, l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico soltanto di quest’ultima.

 

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