Le sanzioni amministrative (pena pecuniaria e soprattassa) si estinguono con l’adempimento, ma vi sono altre ipotesi di adempimento.

A) Vediamo, innanzitutto, la cosiddetta definizione in via breve “per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all’atto della contestazione della violazione una somma pari al sesto del massimo della pena, oltre l’ammontare del tributo”.

Pagando e rinunciando implicitamente a sollevare contestazioni, il trasgressore ottiene unno sconto. In materia di imposte sui redditi, per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di 30 gg. dalla data del verbale, sia eseguito il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria. In questa ipotesi il pagamento del sesto del massimo della pena non si accompagna al pagamento del tributo; la finanza non può irrogare la sanzione ma resta indenne il potere di imporre il tributo. Una norma analoga è presente in materia di Iva, anche qui non è richiesto il pagamento del tributo.

B) Secondo la legge del 1929, si ha estinzione della pena pecuniaria, per prescrizione con il decorso di 5 anni dal giorno della violazione; per la soprattassa con il decorso del termine per la prescrizione del tributo.

C) Le sanzioni amministrative possono estinguersi per effetto di condono. L’istituto non è previsto in via generale da alcuna legge, ma concesso volta a volta con provvedimenti ad hoc. Il legislatore consente, a coloro che abbiano commesso violazioni di leggi tributarie di ravvedersi, ossia di provvedere, ora per allora, all’adempimento omesso; le sanzioni sono condonate a chi si avvede.

D) Infine, vi può essere estinzione dell’illecito amministrativo per effetto dell’esonero. In base ad un decreto ministeriale del 1931 l’autorità amministrativa può con valutazione discrezionale, ridurre o abbandonare le pene pecuniarie. La riduzione è ammessa per le imposte indirette, quando ricorrano particolari circostanze che giustificano un benevolo trattamento (mancato o insufficiente pagamento, ovvero irregolarità di semplice forma).

L’abbandono (o esonero dal pagamento della sanzione) è consentito in tre casi:

a) per le violazioni che si riferiscono a casi di dubbia applicazione del tributo;

b) per le violazioni bagatellari dell’imposta di bollo;

c) per le violazioni anteriori ad una legge di condono, quando gli atti non siano stati regolarizzati in tempo perché non in possesso del trasgressore.

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