L’ art. 6 del dpr. 361/00 dispone che la prefettura, la regione o la provincia autonoma competente accerti, su istanza di qualunque interessato o d’ ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 cc.

Contrariamente alla disciplina precedente, il provvedimento di accertamento non ha più natura costitutiva, ma dichiarativa poiché si limita ad accertare il contenuto di una situazione giuridica preesistente.

Le cause di estinzione possono essere convenzionali (cioè quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto) o legali (conseguimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e, nelle associazioni, la mancanza della pluralità degli associati); l’elenco di cui all’ art. 27 cc non è tassativo.

Infatti vengono considerate cause di estinzione anche la revoca del riconoscimento (a seguito di una erronea valutazione o del venir meno dei requisiti richiesti dalla legge) e la dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo (che non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti dall’ente, a tutela dei terzi in buona fede).

Una volta accertate le cause di estinzione, la persona giuridica è posta in stato di liquidazione, per cui l’ ente continua ad esistere ma solo per esaurire la fase liquidativa. In questa fase è vietato agli amministratori di intraprendere nuove operazioni (a pena di responsabilità personale e solidale), salvo gli atti di ordinaria amministrazione tendenti alla mera gestione e conservazione del patrimonio.

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