La persona fisica, le persone giuridiche, gli enti

Accanto all’uomo, il sistema giuridico italiano, attribuisce rilievo anche ad altre entità. Queste entità, o enti, si qualificano in vari modi, ad es.: associazioni, fondazioni ecc. Anche nel campo del diritto pubblico troviamo enti giuridicamente rilevanti: lo Stato, le regioni, le province. alcuni di questi enti assumono il nome di persone giuridiche in quanto, il diritto, conferisce loro qualità, poteri e attitudini tipici dell’uomo. Chiamando quindi gli uomini persone fisiche e gli enti persone giuridiche, attribuendo ad entrambi gli stessi poteri giuridici.

La nascita e l’acquisto della capacità giuridica

Il c.c. afferma all’art. 1 che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, si acquista cioè un’attitudine, un’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri. La nozione di capacità, cioè la rilevanza giuridica dell’uomo come essere corporeo e vivente, è nei sistemi giuridici moderni elemento caratterizzante e indefettibile. La nascita e la morte segnano i limiti di questa rilevanza.

L’uomo è conosciuto sub species iuris sotto le espressioni di persona fisica e di soggetto di diritto.

Ecco dunque applicato il principio di eguaglianza: a tutti gli esseri umani viventi è riconosciuta la cittadinanza nell’ordinamento giuridico. La prova della vita, ai fini dell’acquisto della capacità giuridica, spetta a colui che abbia interesse ad affermarne l’avvenuta nascita. Tra i mezzi di prova sembra più attendibile proprio l’acquisto della capacità respiratoria e non anche altre funzioni vitali preesistenti alla nascita.

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