Anche nel diritto romano i soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche, gli esseri umani, e le persone giuridiche.

Perché la persona fisica possa esser soggetto di diritto deve esistere: l’inizio e il termine di questa esistenza sono rappresentati dalla nascita e dalla morte.

La nascita si identifica con il completo distacco dal corpo materno e con la vita autonoma.

La persona fisica esiste solo in seguito alla nascita; durante la gravidanza, i romani non vedono nel feto un uomo.

In epoca repubblicana non esistevano registri di stato civile, per cui la prova della nascita poteva essere data con qualsiasi mezzo. Durante l’impero venne imposto l’obbligo di denunciare all’autorità la nascita di figli sia legittimi che illegittimi.

Anche la morte viene accertata con qualsiasi mezzo.

La persona fisica è fornita di capacità giuridica; la capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Le persone fisiche non sono le uniche ad essere titolari di capacità giuridica, infatti anche le persone giuridiche ne sono provviste.

In oltre va ricordato che in epoca romana, la capacità giuridica non è riconosciuta a tutti gli esseri umani.

Per essere soggetti di diritto bisogna essere anzitutto liberi e godere quindi dello status libertatis, ma anche cittadino e godere quindi dello status civitatis. Inoltre doveva essere sui iuris, quindi non soggetto ad altrui potestas.

A partire dalla media repubblica è necessario solo lo status civitatis per godere di una completa capacità giuridica, mentre gli stranieri usufruivano del ius honorarium e del “ius gentium” (diritto delle genti appartenente a tutte le civiltà basato su regole comuni derivanti dalla natura). Nel principato poi viene riconosciuta ai filifamilias, la capacità giuridica di diritto privato nei limiti del peculium castrense.

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