Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni quali soggetti del diritto

Il Titolo II del Libro I del codice, regola aggregazioni organizzate di individui stabilmente uniti di interessi comuni, attinenti a scopi non economici (le associazioni) e regola altresì organizzazioni comprendenti beni vincolati alla realizzazione di scopi non economici (le fondazioni). Il nostro ordinamento si riferisce pure ad altre situazioni di carattere privato per abbracciare anche organizzazione in qualche modo divergenti dall’associazione o dalla fondazione. Tutte queste figure vengono genericamente indicate come organizzazioni non profit. Generalmente si tratta di fii relativi alla ricreazione o allo sport di elevazione culturale o di assistenza o previdenza o di tutela degli utenti e consumatori ecc. tali da richiedere mezzi, azioni, tempi che trascendono le possibilità e la vita dei singoli.

Gli enti: persone giuridiche ed enti non riconosciuti o senza personalità. Le società con e senza personalità giuridica

La materia del titolo “Delle persone giuridiche” è ripartita in tre capi: Disposizioni generali; Delle associazioni e delle fondazioni; Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Tuttora il codice inserisce in un medesimo quadro e disciplina in luoghi contigui le associazioni e le fondazioni che sono persone giuridiche, perché passate attraverso il vaglio di un atto della pubblica autorità, ed altri enti che, invece, persone giuridiche non sono perché a quel vaglio non si sono sottoposte oppure hanno ottenuto un esito negativo. Nel lessico del codice la parola ente comprende le persone giuridiche private, pubbliche, ecclesiastiche e gli enti non riconosciuti. Questi ultimi sono anche detti enti di fatto. Enti sono anche le organizzazioni formate in relazione all’esercizio delle attività produttive. Gli enti non riconosciuti coprono un’area assai estesa e varia nella quale entrano organizzazioni rudimentali e di dimensioni modeste diffuse nei quartieri metropolitani e nei luoghi della provincia. Tra le associazioni non riconosciute si sono venuti imponendo gruppi molto vasti e di grande rilievo, come i partiti e i sindacati. In relazione ai primi la formula costituzionale dell’art. 49 sancisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale; riguardo ai sindacati si sottolinea che essi hanno preferito rimanere enti non riconosciuti per uno speciale conferimento di personalità giuridica.

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