L’ art. 1 dpr 361/00, riprendendo la tripartizione delle persone giuridiche dell’abrogato art. 12 CC , stabilisce che “salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”. Le associazioni e le fondazioni si distinguono per il fatto che nelle prime a rilevanza l’aspetto soggettivo e personale (Le associazioni sono un complesso di persone che si riuniscono per il raggiungimento di uno scopo); nelle seconde, invece, ha maggiore rilevanza l’aspetto oggettivo e patrimoniale (in quanto enti creati dalla volontà del fondatore e preordinati ad amministrare un complesso di beni, destinati a un determinato scopo). Ne consegue che anche i negozi costitutivi abbiano diversa natura. Infatti l’atto costitutivo dell’associazione è sempre un contratto a cui partecipano obbligatoriamente più persone; l’atto costitutivo della fondazione, invece, è un negozio unilaterale, originato dalla volontà di un solo soggetto cioè il fondatore.

Pertanto, successivamente, mentre nelle associazioni saranno le stesse persone che hanno dato vita all’atto costitutivo ad influire direttamente, con delibere assembleari, sulla vita dell’ente, nelle fondazioni non sarà il fondatore, cioè il soggetto che ha dato origine al negozio costitutivo, ad amministrare i beni, poiché di tali beni e gli si è spogliato e li ha vincolati al perseguimento di uno scopo non economico; pertanto saranno gli amministratori a gestire il patrimonio per il raggiungimento dello scopo. Nella fondazione costituita per atto tra vivi, il fondatore, con atto di autonomia privata, destina determinati cespiti al conseguimento dello scopo, che costituiranno il patrimonio dell’ente.

Ciò richiama alla mente il fenomeno giuridico della separazione o segregazione e patrimoniale, cioè il fenomeno di una massa patrimoniale distaccata rispetto al patrimonio generale del singolo soggetto. Questa è una di quelle situazioni legislativamentre determinate in cui il legislatore consente al titolare di alcuni beni di sottrarli all’azione esecutiva, e quindi alla soddisfazione, dei creditori, in deroga al principio fondamentale della responsabilità generale sancito dall’ art. 2740 cc. Per questo motivo la creazione di patrimoni separati deve essere effettuata attraverso atti certi e conoscibili da parte di terzi.

Esenti di patrimoni separati sono: l’eredità giacente, l’eredità accettata con beneficio d’inventario, la dote, il fondo patrimoniale, patrimoni destinati ad uno specifico affare (introdotti dal d.lgs. 6/03) e il patrimonio costituito in trust (l. 364/89).

Per quanto riguarda le altre istituzioni di carattere privato, si tratta di particolari organismi, che si avvicinano alle associazioni oppure alle fondazioni, ovvero presentano una commistione degli elementi di questi due organismi, quando attraverso tale commistione si ritenga maggiormente possibile il raggiungimento delle finalità collettive per cui l’ente è stato voluto.

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