Le persone giuridiche si distinguono in persone giuridiche pubbliche, come gli enti pubblici, e persone giuridiche private. Sono enti pubblici lo Stato, regioni, province e comuni; il loro carattere distintivo è il loro potere sovrano o potestà di imperio. Li si definisce enti territoriali perché sono enti esponenziali di una data comunità, stanziata su un determinato territorio ed hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della collettività. Gli enti pubblici economici hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale. Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità di diritto pubblico e privato. La prima è la potestà sovrana che l’ente pubblico può esercitare sulle cose e nei confronti di persone; la seconda è l’attitudine riconosciuta all’ente pubblico di essere titolare di diritti e di doveri e di compiere atti giuridici. Gli enti pubblici strumentali hanno solo la capacità di diritto privato. Gli atti che pongono in essere con i terzi sono atti di autonomia contrattuale. Tutti gli enti pubblici perseguono fini pubblici, destinati a soddisfare i pubblici interessi. Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive, ovvero persone giuridiche di diritto comune. Le più importanti sono le associazioni, le fondazioni e le società.

Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale, una forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali. Il concetto di formazione sociale comprende sia le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni, sia le organizzazioni collettive necessarie come gli enti pubblici territoriali o la famiglia.

L’associazione si costituisce per contratto mediante il quale più persone si impegnano al perseguimento di uno scopo di natura ideale o di natura non economica. Ad essa, una volta costituita, possono aderire nuovi membri. Essa agisce per mezzo dei propri organi: gli associati, uniti in assemblea, formano l’organo sovrano mentre gli amministratori, nominati dall’assemblea, formano l’organo esecutivo.

La fondazione può essere definita come la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale. L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale e può essere costituita anche per testamento; la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori, che vengono nominati nei modi previsti dall’atto di fondazione.

Le associazioni e le fondazioni conseguono il riconoscimento della personalità giuridica per decreto del P.d.R. (art. 12).

Le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento di associazioni (partiti e sindacati).

Le associazioni riconosciute possono acquistare beni, mobili e immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Le associazioni non riconosciute possono acquistare beni solo a titolo oneroso.

Delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde soltanto l’associazione con il suo patrimonio. Per le associazioni non riconosciute è stato stabilito che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”, mentre “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Delle obbligazioni assunte in nome di un’associazione l’associato non è mai responsabile personalmente mentre, gli amministratori delle associazioni non riconosciute, sono personalmente responsabili.

Si parla di comitati quando fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori.

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