Patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti)

La denominazione del rito sta a significare che il giudice applica quella pena che è stata precisata da una concorde richiesta delle parti, ossia dell’imputato e del pubblico ministero. Al giudice spetta soltanto di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta. La decisione avviene allo stato degli atti, ossia sulla base del fascicolo delle indagini e dell’eventuale fascicolo del difensore.

La semplificazione, quindi, consiste nell’eliminare l’assunzione orale delle prove in dibattimento e nell’utilizzare i verbali delle indagine ai fini della decisione. Una volta pronunciata la sentenza, questa regola non è appellabile (art. 448 co. 2), ma può essere sottoposta a ricorso per cassazione.

Differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato

Mentre del giudizio abbreviato l’imputato, al momento della richiesta, non conoscere l’esito del processo (proscioglimento o condanna) o l’entità base della pena sulla quale effettuare la riduzione, nel patteggiamento l’imputato sa in anticipo quale sia il quantum di pena che sarà applicata se il giudice accoglierà l’accordo. In questo caso, quindi, il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, accordandosi col pubblico ministero, incide direttamente sulla qualità e quantità della pena.

La l. n. 134 del 2003 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto. In seguito alle modifiche intervenute, attualmente sono configurabili due tipologie di patteggiamento (art. 444 co. 1):

  • il patteggiamento tradizionale, che permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su di una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto della riduzione fino ad 1/3, non supera due anni sola o congiunta a pena pecuniaria;
  • il patteggiamento allargato (introdotto dalla l. n. 134), che consente all’imputato ed al pubblico ministero di accordarsi, al netto della riduzione fino ad 1/3, su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria.
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