Il giudizio abbreviato è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell’imputato, di pronunciare già al momento dell’udienza preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata nella fase dibattimentale (art. 438 co. 1). Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.

Nell’attuale sistema, come detto, il rito abbreviato ha luogo sull’unico presupposto della richiesta dell’imputato, il quale ha una duplice possibilità:

  • formulare una richiesta non condizionata, limitandosi a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini;
  • formulare una richiesta condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato all’assunzione di determinate prove.

 In caso di condanna la pena determinata dal giudice viene ridotta di 1/3 e all’ergastolo viene sostituita la reclusione di anni 30 (art. 442 co. 2). Tale riduzione di pena costituisce un incentivo per l’imputato e lo compensa per la scelta di rinunciare ai diritti che gli spettano in dibattimento.

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