Il giudizio abbreviato non condizionato può essere richiesto entro la formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare (art. 438 co. 2). In forza di tale richiesta il giudice deve necessariamente disporre il giudizio abbreviato (co. 4), il quale si svolge in camera di consiglio, pur essendo possibile procedere in udienza pubblica se tutti gli imputati ne fanno richiesta (art. 441 co. 3).
 Ai sensi dell’art. 441 co. 1, debbono osservarsi le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quella sull’integrazione probatoria (art. 422) e per quella relativa alla modifica dell’imputazione (art. 423). Al termine del procedimento svolto con le predette forme, il giudice valuta discrezionalmente la possibilità di decidere allo stato degli atti:
- qualora lo ritenga possibile, il giudice pronuncia sentenza utilizzando come base probatoria gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quelli eventualmente acquisiti nell’udienza preliminare fino a quel momento;
- qualora non lo ritenga possibile, assume su richiesta di parte o di ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (integrazione probatoria) (art. 441 co. 5), caso in cui si rende di nuovo applicabile l’art. 423. In seguito, sollecitate le parti a presentare le proprie conclusioni, decide nel merito.
All’assunzione delle prove deve procedersi con le forme stabilite dall’art. 422 in relazione allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare (co. 6). L’audizione delle persone, quindi, di regola viene condotta dal giudice, al quale il pubblico ministero e i difensori possono chiedere di porre determinate domande.