Il d.lgs. 5/2003 relativo al processo societario ha offerto anche in materia cautelare un regime speciale che, prima delle riforme introdotte dalla l. 80/2005 , assumeva caratteri del tutto peculiari.
L’aspetto più rilevante di questo regime speciale è, per il procedimento cautelare ante causam, il carattere di strumentalità attenuata in relazione ai provvedimenti d’urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito.
Anche il procedimento cautelare nelle controversie societarie, come l’intera normativa del d.lgs. 5/2003 risulta abrogato dalla l. 69/2009.
L’allentamento del vincolo necessario di strumentalità nella formulazione anteriore alla riforma, emerge da 3 elementi fondamentali:
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dall’inapplicabilità dell’art. 669 octies c.p.c, che impone al giudice che abbia emesso il provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare ante causam di fissare un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito;
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dal fatto che il provvedimento cautelare così emesso non perde efficacia se la causa di merito non è iniziata
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dal fatto che, l’ estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia della misura cautelare
Viene poi esclusa la possibilità di invocare l’autorità del provvedimento cautelare in un separato processo.
L’ordinanza di accoglimento, quando il giudizio di merito non è iniziato, resta sempre revocabile e modificabile se si verificano mutamenti nelle circostanze, i quali comprendono anche fatti anteriori di cui si sia avuta conoscenza dopo l’emanazione della misura cautelare, purché l’istante fornisca la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
L’istanza di revoca o modifica si richiede al giudice che ha concesso la misura cautelare e dopo l’esaurimento della eventuale fase di reclamo.
Per il procedimento cautelare in corso di causa è sempre competente un giudice monocratico, il quale, se la causa deve essere decisa nel merito dal collegio, coincide con il giudice relatore; mentre, se la causa deve essere decisa nel merito dal tribunale monocratico, coincide con il giudice cui è stata affidata la trattazione. Inoltre, nell’ipotesi in cui la domanda cautelare sia proposta prima che abbia avuto luogo la designazione del giudice relatore o del giudice unico, il presidente del tribunale provvede, senza indugio, alla designazione di un magistrato, che avrà effetto anche per la trattazione del merito.
Al procedimento cautelare in corso di causa si applica l’art. 669 sexies cpc.; tuttavia, per esigenze di coordinamento con la struttura del modello «formale misto», è previsto che, se l’istanza cautelare è formulata anteriormente alla pronuncia del decreto, il giudice designato per la cautela deve fissare la comparizione delle parti innanzi a sé, invitandole a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla possibilità di decisione abbreviata o concedendo termini per il deposito di documenti, memorie e repliche. L’eventuale estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia di tali provvedimenti.
Nel procedimento cautelare in corso di causa, è interessante la previsione di un giudizio di merito abbreviato che consegue alla proposizione dell’istanza cautelare, sia quando essa abbia ad oggetto misure anticipatorie, sia quando la stessa abbia invece ad oggetto misure conservative.
E’ dal d.lgs. 5/2003 un meccanismo volto a favorire, in occasione della proposizione di una domanda cautelare in corso di causa, la possibilità di decisione abbreviata della causa con sentenza. La norma dispone che all’udienza di comparizione, se il giudice designato ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova, o che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, egli ne dà comunicazione alle parti, invitandole a precisare le conclusioni di rito e di merito.
Nella medesima udienza, dopo la discussione, lo stesso giudice designato per la fase cautelare pronuncia sentenza; se la causa non lo consente, sarà facoltà del giudicante dare immediata lettura del dispositivo e provvedere al deposito della motivazione nei 15 giorni successivi.
Diversamente, ove la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice investito della cautela fissa l’udienza per la discussione innanzi al collegio, affinché sia quest’ultimo a pronunciare la sentenza conclusiva di tale giudizio abbreviato. Il giudice designato, con il medesimo provvedimento che dispone il differimento dell’udienza, può adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della domanda di merito.