Richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato

Con la richiesta di archiviazione il pubblico ministero trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (art. 408 co. 1). Alla persona offesa che abbia domandato di essere informata a riguardo, deve essere notificato l’avviso della richiesta (co. 2). Questa può:

  • non presentare opposizione, caso in cui il giudice per le indagini preliminari può:
    • accogliere la richiesta: in tal caso pronuncia un decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 409 co. 1);
    • non accogliere la richiesta: in tal caso il giudice per le indagini preliminari deve fissare la data dell’udienza in camera di consiglio e ne deve dare avviso al pubblico ministero, all’indagato ed alla persona offesa (co. 2);
  • presentare opposizione, caso in cui la persona offesa, chiedendo la prosecuzione delle indagini preliminari, deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova (art. 410 co. 1). Il giudice per le indagini preliminari può:
    • rigettare l’opposizione per inammissibilità: in questo caso il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al giudice (co. 2);
    • accogliere l’opposizione: in questo caso si segue la procedura dell’udienza in camera di consiglio (co. 3).

 Sia nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari di sua iniziativa non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sia nel caso in cui egli accolga l’opposizione della persona offesa deve essere convocata una udienza che si svolge in camera di consiglio, ove al giudice sono riconosciuti grossi poteri di controllo. Questo, in particolare, può optare per:

  • archiviazione: questa decisione deve essere basata sui già ricordati presupposti di fatto e di diritto ed è ricorribile per cassazione solo in caso di omissione degli avvisi alle parti oppure in caso di omessa audizione degli interessati (art. 409 co. 6);
  • ulteriori indagini: qualora lo ritenga necessario, il giudice per le indagini preliminari può ordinare ulteriori indagini attraverso un’ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine entro il quale devono essere compiute (co. 4).

Accanto a questa possibilità (indagini coatte), la giurisprudenza ha riconosciuto al giudice anche il potere di ordinare la cosiddetta iscrizione coatta: al termine della udienza camerale, infatti, il giudice per le indagini preliminari può ordinare che nel registro delle notizie di reato siano iscritti i nominativi di ulteriori soggetti mai prima indagati;

  • imputazione coatta: si tratta del massimo grado di controllo del giudice per le indagini preliminari, in base al quale egli può disporre che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione (co. 5). Occorre sottolineare che in forza del principio di separazione dei poteri, il giudice per le indagini preliminari, esercitando questo potere, non ordina al pubblico ministero di fare richiesta di rinvio a giudizio. A dimostrazione di questo, l’udienza preliminare che deve tenersi entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione sarà piuttosto particolare, non essendo preceduta da una richiesta di rinvio a giudizio.

 Richiesta di archiviazione nei confronti di persona ignota

Quando l’autore del reato è ignoto, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice (art. 415 co. 1):

  • richiesta di archiviazione;
  • richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini.

Della richiesta di archiviazione deve avvisare la persona offesa, la quale può presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, a seguito della quale deve svolgersi un’udienza camerale. Al termine di tale udienza il giudice può:

  • accogliere la richiesta di archiviazione e disporla con ordinanza;
  • ordinare ulteriori indagini qualora le ritenga necessarie;
  • ordinare l’iscrizione nel registro del nome del soggetto cui ritiene possa attribuirsi il reato.

 Riapertura delle indagini a seguito dell’archiviazione

Dopo il provvedimento di archiviazione il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dall’esigenza di nuove investigazioni (art. 414 co. 1). A seguito di tale autorizzazione il pubblico ministero procede ad una nuova iscrizione nel registro (co. 2). La riapertura delle indagini è un atto dovuto al pubblico ministero, che non deve quindi perseguire nuovi elementi per ottenerla.

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