L’individuazione del momento in cui taluno assume la qualità di imputato è stata colta dal codice sulla base di considerazioni di ordine sistematico ancorate alla volontà di creare un rigido spartiacque tra la fase delle indagini preliminari (il procedimento) e quella successiva all’esercizio dell’azione penale (il processo vero e proprio). Nella prima fase l’attribuzione di un reato presenta un carattere precario connesso allo stato fluido delle indagini, invece in sede processuale l’addebito si cristallizza nella formulazione dell’imputazione.

Facendo coincidere l’assunzione della qualità di imputato con l’atto che contiene la formale individuazione della persona a cui un determinato fatto storico penalmente rilevante è attribuito, l’art. 60 enumera gli atti tipici dai quali tale assunzione scaturisce. Alcuni si configurano quali domande dell’organo dell’accusa, come le richieste di rinvio a giudizio, di giudizio immediato e di decreto penale di condanna; altri sono il prodotto di un incontro di volontà tra le parti come la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari; altri ancora assumono la veste di atti di impulso, come il decreto di citazione diretta nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso dal pm o, nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell’imputazione in dibattimento o il decreto di citazione a giudizio se l’imputato è libero. A questi atti occorre aggiungere sia la contestazione del reato connesso o del fatto nuovo all’udienza preliminare o nel dibattimento, sia la formulazione coatta dell’imputazione in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.

La perdita della qualità di imputato può derivare solo da una sentenza o da un provvedimento ad essa assimilabile. L’art. 60 comma 2 fornisce la relativa casistica. Ai sensi dell’art. 60 comma 3 la qualità di imputato risorge per effetto della revoca della sentenza di non luogo a procedere o del decreto di citazione a dibattimento per il giudizio di revisione.

In ordine all’estensione all’indagato delle garanzie e dei diritti attribuiti all’imputato, l’art. 61 ha evitato una costruzione in chiave di riscontri formali: basta la semplice sottoposizione della persona alle indagini preliminari. Taluno diviene persona sottoposta alle indagini a seguito del ricevimento da parte della polizia giudiziaria o del pm di una notizia qualificata di reato contenente un’incolpazione nei confronti di un soggetto determinato. Se si tratta di notizie inqualificate, la persona può dirsi indagata a seguito di una valutazione di attendibilità delle medesime espressa dall’ufficiale o agente di polizia giudiziaria o del pm. Se tale valutazione dia esito positivo, scatta per i primi l’obbligo di riferire la notizia al pm, e per questi quello di iscriverla nell’apposito registro di cui all’art. 335.

L’art. 61 comma 2 sancisce poi la regola per la quale alla persona sottoposta alle indagini si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo esplicite situazioni in diverso senso. Se ne deve desumere che non vale la relazione contraria.

 

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