La legge del 11929 attribuisce la competenza ad applicare la pena pecuniaria all’intendente (Direzione regionale) nella cui circoscrizione sia stata accertata la violazione; i decreti di attuazione della riforma tributaria hanno conferito tale competenza agli uffici delle imposte, per le pene pecuniarie relative ai tributi le cui controversie appartengono alla giurisdizione delle commissioni. Occorre dunque distinguere tra pene pecuniarie irrogate dall’intendente e pene pecuniarie irrogate dall’ufficio.

A) La competenza dell’intendente (Dir. regionale) in materia di pena pecuniaria, venuta meno per i tributi di maggiore rilievo (imposta sul reddito, Iva, imposte di registro, ecc..), permane per le imposte di bollo, concessione governativa, pubblici spettacoli, tasse di circolazione, imposte di fabbricazione, imposte doganali, ecc.. Secondo la legge del 1929, la Dir. regionale, prima di applicare la pena pecuniaria, deve notificare al trasgressore il verbale di accertamento, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 gg.. Decorso tale termine, l’amministrazione può irrogare la pena pecuniaria con ordinanza motivata. L’ordinanza acquista valore esecutivo se nel termine di 30 gg. non è impugnata con ricorso al Ministro delle finanze. Contro il decreto del Ministro è consentito agire dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

B) Quando la pena pecuniaria è applicata dallo stesso ufficio che accerta il tributo, esso irroga la pena pecuniaria con l’avviso di accertamento relativo al tributo; se la pena non discende da fatti di evasione, ma dalla violazione di prescrizioni meramente formali, l’ufficio irroga la pena con apposito avviso. Il provvedimento è impugnabile con ricorso alle commissioni tributarie.

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