Si definisce atto del procedimento penale quello compiuto da uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra e finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale (es. sentenza, ordinanza). Non dobbiamo comunque dimenticare che nel diritto processuale penale il termine atto integra anche altri significato, indicando il verbale che documenta l’attività compiuta o il testo del provvedimento.

Gli atti, comunque, si suddividono in due grandi categorie:

  • gli atti a forma vincolata, per i quali è prevista una certa formalità;
  • gli atti a forma libera, per i quali non è prevista alcuna formalità.

Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (art. 109), salve le eccezioni previste per le minoranze linguistiche.

La sottoscrizione è necessaria solo se richiesta dalla legge:

  • se non ci sono particolari precisazioni, è sufficiente se scritta di pugno e nella forma del nome e cognome di chi deve firmare (art. 110 co. 1);
  • non è valida se viene apposta con mezzi meccanici (co. 2);
  • se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale accerta l’identità della persona e ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo (co. 3).

Qualora la legge richieda la data di un atto, tale richiesta deve intendersi come la pretesa del mese, dell’anno e del luogo, ma non anche dell’ora, la quale, al contrario, deve essere espressamente richiesta (art. 111 co. 1). In ogni caso, qualora la data sia richiesta a pena di nullità, tale effetto si produce solamente se non è possibile risalirvi in altro modo (co. 2).

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, facendone richiesta al pubblico ministero o al giudice, senza che per questo venga meno il divieto di pubblicazione (art. 116). Una certa dottrina, tuttavia, partendo dal presupposto che il deposito di un atto in favore del difensore fa cadere il vincolo investigativo, ritiene che non sia necessaria un’apposita autorizzazione in favore del difensore che chieda di estrarre copia degli atti così depositati.

Esistono tre figure che possono non rispettare questi vincoli al rilascio di copie, estratti e certificati:

  • il pubblico ministero, che può ottenere il rilascio di tali atti da un’autorità giudiziaria differente dalla sua (art. 117);
  • il Ministro dell’interno, che può ottenere dall’autorità giudiziaria gli atti ritenuti indispensabili per la prevenzione di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 118);
  • il Presidente del Consiglio dei Ministri, che può ottenere dall’autorità giudiziaria gli atti ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (art. 118 bis).

Il codificatore ha stabilito anche delle norme di garanzia per i sordi, i muti ed i sordomuti (art. 119):

  • il sordo, cui si presentano le domande per iscritto, risponde oralmente;
  • il muto, cui si fanno oralmente le domande, risponde per iscritto;
  • il sordomuto, cui si fanno le domande per iscritto, risponde per iscritto.

Il legislatore, peraltro, introduce una nuova figura, il cosiddetto testimone ad atti del procedimento, ovvero il soggetto tenuto ad assistere a questi ultimi. Tale ruolo non può essere ricoperto (art. 120):

  • da minori di anni quattordici e da persone palesemente affette da infermità mentale o in stato di intossicazione;
  • da persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

Le norme processuali contenute nel titolo I del libro II, comunque, devono essere rispettate anche quando non importano la nullità degli atti (art. 124).

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