Questa causa di invalidità colpisce l’atto del procedimento compiuto senza l’osservanza di quelle disposizioni che sono imposte dalla legge a pena di nullità. L’applicazione del principio di tassatività, previsto espressamente dall’art. 177, comporta varie conseguenze:

  • non è possibile applicare la nullità per analogia;
  • accertata una nullità, non è possibile valutare se vi sia stato un pregiudizio concreto per l’interesse protetto o se comunque l’atto nullo abbia raggiunto l’effetto.

Non danno luogo a nullità gli errores in iudicando, che trovano il loro rimedio nelle impugnazioni (es. il giudice, pur ritenendo il testimone non attendibile, basa la sentenza su tale deposizione).

Sulla base della modalità di previsione dell’inosservanza, si distingue tra:

  • nullità speciali, previste per una determinata inosservanza precisata nella species;
  • nullità generali (art. 178), previste per ampie categorie di inosservanze. Questa previsione non contrasta con il principio di tassatività, essendo prevista esclusivamente per evitare che il legislatore dimentichi singole ipotesi di notevole importanza.

Per quanto attiene al regime giuridico, le nullità si distinguono in tre tipi:

  • la nullità assoluta (art. 179), che colpisce le inosservanze più gravi relative ai soggetti necessari del procedimento penale. Le nullità di questo tipo, insanabili, sono rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L’art. 179, indicando quali tra le nullità generali (art. 178) sono assolute, dispone che rientrano in tale categoria di nullità assoluta:
    • le violazioni delle disposizioni relative alle condizioni di capacità del giudice, intese nel senso di capacità generica all’esercizio della funzione giurisdizionale (es. mancata laurea in giurisprudenza) e di quelle concernenti il numero dei giudici necessario per costituire i collegi (art. 178 lett. a);
    • le violazioni delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (lett. b);
    • l’omessa citazione dell’imputato. Tale citazione, in particolare, costituisce lo strumento di vocatio in iudiciumin primo e in secondo grado e ricomprende:
      • il decreto di citazione a giudizio, la cui omissione nei confronti dell’imputato comporta nullità assoluta;
      • la sua comunicazione all’imputato mediante notificazione, la cui omissione comporta nullità assoluta;
      • l’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui la sua presenta sia obbligatoria (es. udienze dibattimentali).

Occorre peraltro sottolineare che vi possono essere delle nullità speciali che prevedono espressamente il regime giuridico della nullità assoluta (art. 179 co. 2);

  • la nullità intermedia (art. 180), che colpisce le inosservanze di media gravità relative ad una sfera più ampia di soggetti. Le nullità di questo tipo sono quelle nullità generali che non sono ricomprese dall’art. 179 tra quelle assolute: l’art. 180, infatti, le definisce come altre nullità . Le nullità intermedie, sanabili, sono rilevabili anche di ufficio, ma entro determinati limiti di tempo (art. 180):
    • se verificatesi prima del giudizio, devono essere dedotte dalle parti entro la chiusura del dibattimento e devono essere rilevate dal giudice al momento della deliberazione della sentenza di primo grado;
    • se verificatesi nel giudizio, non possono essere dedotte o rilevate dopo la sentenza del grado successivo.

Tra le nullità intermedie rientrano:

  • le inosservanze delle disposizioni relative alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento (art. 178 lett. b);
  • le inosservanze delle norme relative all’intervento (difesa personale), all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private (lett. c);
  • l’omessa citazione in giudizio della persona offesa del reato e del querelante (lett. c);
  • nullità relativa (art. 181), che colpisce le inosservanze costituenti nullità speciale ma non rientranti tra le nullità assolute o intermedie. Le nullità di questo tipo, sanabili, sono dichiarate su eccezione di parte (interessata) entro brevi limiti di tempo: al giudice, infatti, è precluso di rilevare di ufficio le nullità relative.

Una volta eccepite dalla parte interessata, le nullità relative sono dichiarate dal giudice. Qualora questo non vi provveda prima del giudizio (art. 491 co. 1), le parti devono riproporre l’eccezione tra le questioni preliminari (art. 181 co. 3). Le nullità relative verificatesi nella fase del giudizio ma non dichiarate dal giudice, al contrario, devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza (co. 4).

Alle nullità intermedie e relative si applicano:

  • i limiti di deducibilità (art. 182) che, dando luogo ad un difetto di legittimazione della parte, impediscono che quest’ultima eccepisca la nullità. In particolare, le nullità intermedie e relative non possono essere eccepite:
    • da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa (co. 1);
    • da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata (co. 1);
    • da chi assiste ad un atto e non eccepisce la nullità prima del suo compimento oppure immediatamente dopo (co. 2). Al contrario, se la parte non assiste al compimento dell’atto, valgono gli ordinari limiti temporali per eccepire e rilevare le nullità intermedie e relative, imposti a pena di decadenza (co. 3);
  • la sanatoria che consiste in quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto al fatto viziato che, affiancandosi a quest’ultimo, lo rende equivalente all’atto valido. Tale istituto, ispirato al principio di conservazione degli atti, viene distinto in:
    • sanatoria generale (art. 183) che, applicandosi alla nullità di tipo intermedio o relativo, si produce:
      • se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepire la nullità dell’atto oppure se ha accettato gli effetti dello stesso (lett. a);
      • se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato (lett. b);
      • sanatoria speciale (art. 184) che costituisce un’ipotesi tipizzata di raggiungimento dello scopo. Secondo tale sanatoria, la nullità di una citazione o di un avviso, oppure della relativa comunicazione o notificazione è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire (co. 1).

Il giudice dichiara la nullità di un atto quando, nel caso concreto, non vi sono limiti di deducibilità o sanatorie applicabili. A questo punto, tuttavia, si pongono due problemi:

  • quello attinente all’estensione della nullità: ai sensi dell’art. 185 co. 1, la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono (in maniera diretta) da quello dichiarato nullo . L’estensione della nullità produce effetti gravi qualora il vizio colpisca un atto propulsivo del procedimento, ossia un atto di impulso che deve essere necessariamente compiuto perché il procedimento possa validamente proseguire: qualora tale atto sia dichiarato nullo, infatti, ne risultano travolti tutti quelli compiuti successivamente;
  • quello attinente alla rinnovazione dell’atto nullo: ai sensi dell’art. 185 co. 2, il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dopo o colpa grave.

Il codice pone una distinzione quando la nullità è dichiarata in uno stato o grado del processo diverso da quello in cui la stessa si è verificata:

  • se si tratta di una prova, il medesimo giudice provvede alla rinnovazione se necessaria e possibile (co. 4);
  • se non si tratta di una prova, la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo (co. 3).
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