Cause di invalidità degli atti nel procedimento penale

Il codice prevede dettagliatamente i requisiti formali che devono avere i singoli atti del procedimento (cosiddetto modello legale dell’atto). Si dice perfetto l’atto conforme al modello descritto dalla norma processuale. Tale atto è valido e produce gli effetti giuridici previsti dalla legge (es. utilizzabile da parte del giudice). Al contrario, l’atto non conforme al modello legale può essere:

  • invalido, se la singola difformità rientra in uno dei quattro casi previsti dal codice:
  1. l’inammissibilità, che impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta presentata da una parte quando la richiesta stessa non ha i requisiti previsti dalla legge;
  2. la decadenza, che comporta l’invalidità dell’atto compiuto dopo lo scadere di un termine perentorio (art. 173);
  3. la nullità, un vizio che colpisce l’atto del procedimento compiuto senza l’osservanza di determinate disposizioni stabilite espressamente dalla legge, appunto, a pena di nullità (art. 177);
  4. l’inutilizzabilità, un’invalidità che colpisce direttamente il valore probatorio di un atto, comportando che il giudice non possa basarsi su di esso per emettere una decisione;
  • irregolare, se la difformità dal modello legale non rientra in una di queste cause di invalidità. Sebbene vi sia un’inosservanza legale, l’atto risulta essere valido e quindi utilizzabile da parte del giudice ai fini della decisione. Tale inosservanza, al massimo, può essere valutata dal punto di vista disciplinare ai sensi dell’art. 124 co. 1, secondo il quale i soggetti del procedimento sono tenuti a osservare le norme del codice anche quando l’inosservanza non importa la nullità o altra sanzione processuale .

Principio di tassatività nel procedimento penale

L’inosservanza della legge processuale è causa di invalidità soltanto qualora una norma vi ricolleghi espressamente una delle cause di invalidità sopra citate. Tale principio di invalidità, dettato specificatamente dagli artt. 177 (nullità) e 173 (decadenza), è desumibile dall’intero sistema delle cause di invalidità. La legge delega n. 81 del 1987, in particolare, ha stabilito la previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali .

Sebbene il concetto di sanzione processuale possa essere astrattamente utilizzato soltanto nel diritto sostanziale, sia la prassi forense sia il legislatore usano comunemente tale espressione come sinonimo di causa di invalidità.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento