Occorre operare una distinzione a seconda che tali scritture provenienti da terzi contengano:

  • dichiarazioni di scienza: in questo caso tali scritture non hanno efficacia probatoria;
  • dichiarazioni di volontà: in questo caso tali scritture fanno prova nei confronti dei terzi (che hanno assunto la qualità di parte) del contratto o del negozio posto in essere, con la sola limitazione relativa alla data: l’art. 2704, infatti, dispone che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte di chi l’ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento .

Altri documenti:

  • il telegramma, che ha l’efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2705). La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario, in particolare, si presume conforme all’originale fino a prova contraria (art. 2706);
  • le scritture contabili degli imprenditori, che hanno efficacia di prova contro l’imprenditore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (principio di inscindibilità ex art. 2709). Tali scritture hanno efficacia a favore dell’imprenditore esclusivamente nelle controversie fra imprenditori (art. 2710);
  • le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, che formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712);
  • le copie di atti pubblici (art. 2714) e le copie di scritture private depositate presso i pubblici uffici (art. 2715), che hanno la medesima efficacia probatoria dell’originale, sulla base del presupposto che la parte interessata può sempre andarne a verificare la conformità;
  • le copie fotografiche di scritture, che hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale risulta attestata da un pubblico ufficiale o se essa non viene espressamente disconosciuta (art. 2719).
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