Gli atti processuali sono normalmente recettizi per cui la loro comunicazione ai destinatari è essenziale al perfezionarsi dei medesimi. Gli atti compiuti in contraddittorio e in udienza s’intendono conosciuti dalle parti e di essi deve rimanere traccia nel processo verbale. Per gli atti scritti la legge prevede talvolta la comunicazione mentre altre volte prescrive la necessità della notificazione. La comunicazione è l’atto con il quale il cancelliere da notizia al P.M., alle parti, al consulente, ai testimoni, e ad ogni altro ausiliario del giudice di atti o fatti processuali cioè di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Questa si concreta nel biglietto di cancelleria il cui contenuto necessario è descritto dall’art. 45 Disp. Att. c.p.c. che viene portato a conoscenza del destinatario o con consegna effettuata dalla cancelleria al destinatario stesso il quale ne rilascia ricevuta, o mediante invio di plico raccomandato o infine mediante invio per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Caratteristica della comunicazione sono:

1) che essa proviene sempre dal cancelliere

2) che il suo contenuto si concreta in una notizia abbreviata dell’atto o del fatto

La notificazione invece si differenzia dalla comunicazione sia perché può provenire anche dalle parti e dal P.M. sia perché ha ad oggetto copia conforme dell’atto. Nella notificazione si distinguono tre fasi:

1) la richiesta rivolta all’ufficiale giudiziario di procedere alla consegna della copia dell’atto

2) le attività di consegna dell’ufficiale giudiziario che può procedervi sia direttamente sia tramite il servizio postale

3) la verbalizzazione dell’attività dell’ufficiale giudiziario sia sull’originale sia sulla copia cosiddetta Relata di notifica

Le attività di ricerca e di consegna dell’atto al destinatario sono disciplinate minuziosamente dalle legge. La forma di notificazione che realizza senza possibilità di dubbi o equivoci lo scopo è quella in mani proprie. Tale notificazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario ovunque trovi il destinatario nell’ambito della circoscrizione a cui è addetto. Se ciò non avviene l’ufficiale giudiziario deve farne ricerca rispettivamente presso la residenza, la dimora e il domicilio e se non vi trova il destinatario o altra persona che possa o voglia ricevere l’atto l’ufficiale giudiziario deve depositare la copia presso la casa comunale affiggendo avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario spedendogli raccomandata per dargliene notizia.

Dal momento della spedizione la notificazione si ha per eseguita. Alle persone giuridiche la notificazione viene eseguita nelle mani della persona addetta nella sede dell’ente e se ciò non è possibile e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente si procede a norma degli art 138, 139 e 141 c.p.c. Qualora il destinatario non abbia né residenza, né dimora, né domicilio nel territorio della repubblica nonché quando tali luoghi siano sconosciuti si ha un procedimento complesso descritto dagli art. 142 e 143 c.p.c. e la notificazione si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

L’art 144 c.p.c. disciplina le notificazioni alle amministrazioni dello stato che vanno fatte presso l’ufficio dell’avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita mentre l’art 146 c.p.c. disciplina le notificazioni ai militari in servizio. Quando la modificazione nei modi ordinari è difficile per il rilevante numero di destinatari o per l’impossibilità di identificarli tutti il capo dell’ufficio giudiziario avanti al quale si procede o nel procedimento pretorile il presidente del tribunale nella cui circoscrizione è posta la pretura possono autorizzare su istanza di parte e sentito il P.M. la notificazione per pubblici proclami mentre nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di celerità o circostanze particolari il giudice può prescrivere forme diverse di notificazione come ed es. quella telefonica o telegrafica.

Ai sensi dell’art 160 c.p.c. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale è stata consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui si è fatta la notificazione o sulla data salva l’applicazione degli art. 156 e 157 c.p.c. A queste cause di nullità vanno poi aggiunte la carenza di legittimazione dell’ufficiale giudiziario e quelle che dipendono dalla parte che ha scelto un procedimento notificatorio non idoneo. La legge del 20/11/82 n.890 ha disciplinato dettagliatamente le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale prevedendo un procedimento complesso i cui organi sono l’ufficiale giudiziario e l’ufficiale postale.

In verità oggi gli ufficiali giudiziari funzionano solo come organi preposti alla mera ricezione degli atti i quali dopo essere stati annotati nel loro registro cronologico sono affidati agli ufficiali postali. Le notificazioni avvengono mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. L’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione infatti i termini decorrono dalla data risultante dall’avviso e se questa sia incerta dal bollo apposto sull’avviso.

Spetta all’ufficiale giudiziario il compito di individuare il destinatario e in mancanza di costui le persone abilitate a ricevere il piego in sostituzione nonché a procedere a forme surrogatorie di notificazione quando le persone abilitate rifiutino di firmare o di ricevere l’atto. A tal fine l’art 7 della legge dell’82 n. 890 prevede che l’ufficiale postale deve consegnare l’atto:

1) nelle mani del destinatario anche se fallito

2) in mancanza a persona di famiglia anche se temporaneamente convivente ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario purchè non minore di anni 14 o manifestamente affetta da malattia mentale

3) in mancanza di costoro al portiere dello stabile o a persona che vincolata da lavoro continuativo sia tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

L’art 8 della legge 890 prevede che qualora il destinatario rifiuti il piego o di firmare il registro di consegna nonché quando la persone abilitate rifiutino di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego l’ufficiale postale deve farne menzione nell’avviso di ricevimento redigendo al riguardo apposito verbale e restituire il tutto al mittente. Quando invece le persone abilitate rifiutino di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna nonché in caso di assenza o inidoneità della persona abilitata o del destinatario l’ufficiale postale deve depositare il piego nell’ufficio postale lasciando avviso al destinatario mediante affissione o immissione nella cassetta postale.

La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito o dal ritiro del piego nel caso in cui esso avvenga prima e di tutto ciò l’ufficiale postale deve redigere apposito verbale prima di restituire gli atti. Come è facile intuire nel nostro sistema vi sono due diversi procedimenti notificatori a seconda che sia l’ufficiale giudiziario a procedervi direttamente oppure l’ufficiale postale. Dalla disciplina positiva infatti risulta evidente che a seconda dei casi sono diversi sia i soggetti abilitati a ricevere le notificazioni sia i modi previsti in caso di rifiuto o di irreperibilità.

In tema di notificazioni è opportuno segnalare che in base ad una legge del 79 alle regioni a statuto ordinario che abbiano deliberato di avvalersi della difesa dell’avvocatura dello stato le notificazioni vanno eseguite presso l’ufficio dell’avvocatura dello stato dove la regione risulti domiciliata. In precedenza ci si era lamentati che in Italia non era possibile procedere alle notificazioni in maniera semplice e senza la mediazione di un organo ad hoc. Ad impedire la riforma vi era la nostra innata tendenza a rendere ufficiale tutto ciò che appare essere strumento essenziale all’esercizio della giurisdizione e la non eccessiva fiducia che si nutriva nel consentire le notificazioni alle parti private ed ai loro difensori.

La legge del 94 n.53 raccogliendo le richieste provenienti da più parti ha disciplinato la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e giudiziari degli avvocati. Al riguardo va precisato che occorre in primo luogo che l’avvocato sia stato debitamente autorizzato dal consiglio dell’ordine di appartenenza dato che egli svolge compilando la relata di notifica le funzioni di P.U. e dato che egli incorre in caso di abusi od irregolarità in gravi illeciti disciplinari a prescindere da altre forme di responsabilità. In secondo luogo poi l’avvocato debitamente autorizzato deve munirsi della procura del cliente e di apposito registro cronologico vidimato e numerato dal consiglio dell’ordine nel quale vanno annotate le notificazioni giornalmente eseguite. L’avvocato autorizzato può avvalersi di due forme di notificazione:

1) quella a mezzo posta che può essere fatta ovunque secondo le indicazioni della legge 890

2) quella nelle mani o nel domicilio del destinatario che può essere fatta solo ad un altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di parte e sia iscritto nello stesso albo del notificante.

L’art. 11 della legge 94 n. 53 dispone che le notificazioni previste dalla presente legge sono nulle e che la nullità è rilevabile d’ufficio se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non vengono osservate le disposizioni precedenti e se vi è incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia o sulla data di notifica. Non sembra che tale norma escluda l’applicabilità dell’art 160 c.p.c. al quale viceversa deve essere coordinata. Essa inoltre serve a ridurre l’area entro la quale i giudici possono fare ricorso alla discutibile categoria della inesistenza della notificazione.

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