Inesistenza. Il 161 2° aggiunge che “questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”. La dottrina ravvisa in ciò il fondamento dell’”inesistenza”. L’espressione “non si applica” è da intendersi:

1) non si applica il 1°, cioè la regola della conversione;

2) nel senso che il vizio di nullità può esser fatto valere anche al di fuori e oltre le modalità proprie del mezzo d’impugnazione, con la conseguenza che la decadenza del mezzo d’impugnazione non implica sanatoria del vizio, il quale quindi è tanto grave da impedire il passaggio in giudicato.

Ora, la nozione di “inesistenza” è inaccettabile sul piano logico e letterale (in quanto il vizio è si grave, ma un “qualcosa” esiste): tuttavia è usabile nel significato convenzionale di “vizio insanabile in modo assoluto” (non sanabile neppure con lì applicazione della regola della conversione). Dottrina e giurisprudenza ritengono unanimemente che il vizio a cui si riferisce il 161 2° sia solo uno dei vizi a cui si possano ricondurre le stesse conseguenze. Quindi il 161 2° è solo un paradigma esemplificativo (infatti ad esempio può esser considerata inesistente una sentenza pronunciata da chi non è giudice, o senza dispositivo). L’inesistenza si pone come “limite superiore della nullità”, nel senso che indica ciò che è di più della nullità.

Irregolarità. Invece il “limite inferiore della nullità” (cioè ciò che è di meno della nullità) è la irregolarità. Con essa si indicano di solito i casi in cui il difetto del requisito non pregiudica l’idoneità dell’atto a raggiunger il suo scopo (non dando quindi luogo a nullità).

Rinnovazione (162). Per questo art, il giudice che pronuncia la nullità deve disporre per quanto possibile alla rinnovazione degli atti a cui la nullità si estende. Esso è un ulteriore principio di “economia processuale”, cioè propensione del giudice a limitare più possibile i danni della nullità. Quindi il giudice dispone se possibile il compimento di un nuovo atto destinato a produrre gli stessi effetti che avrebbe prodotto l’atto colpito dall’estensione della nullità, col conseguente recupero degli atti successivi (es 291 1°). Chiaramente la rinnovazione può esser anche disposta dalla parte interessata (ad esempio l’appello proposto con atto di citazione nullo: la legge indirettamente contempla la possibilità della sua riproposizione fino a quando non sia scaduto il termine o dichiarata la inammissibilità).

Nullità della notificazione (160). Essa sussiste nei casi di inosservanza delle disposizioni circa il consegnatario, e di incertezza assoluta sulla sua persona o sulla data; salvi i casi di raggiungimento dello scopo, da un lato, e di inesistenza dall’altro.

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