I termini per comparire

A garanzia del diritto di difesa del convenuto, l’art.163 cpc dispone → tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se luogo della notificazione è in Italia e 150 giorni se è all’estero. Termine minimo per la difesa diventa di 60 e 130 giorni. La notifica all’estero si ha per eseguita quando sono stati compiuti gli adempimenti previsti dalle convenzioni. È consentita l’abbreviazione fino a metà dei termini su richiesta dell’attore per cause che richiedono pronta spedizione come anche anticipazione dell’udienza di comparizione su istanza del convenuto se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato.

L’esigenza dell’urgenza della decisione è soggetta a valutazione discrezionale del presidente e non presuppone necessariamente il carattere semplice o complesso della controversia. Resta in vigore la regola che i termini di comparizione stabiliti nell’art.163 del codice devono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione anche se la causa è rinviata ad un’altra udienza a norma dell’art.168 cpc.

Il regime generale delle nullità e la nullità della citazione

A) Regime generale → il principio regolatore è quello della strumentalità delle forme: un atto cioè è valido se è idoneo sotto il profilo formale a raggiungere lo scopo al quale è destinato, inteso come la sua funzione oggettiva fissata per legge. Se la legge non richiede forme determinate può essere compiuto nella forma più idonea allo scopo. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto e solo in mancanza di tali prescrizioni i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea. Sistema di tre regole tra loro collegate:

– non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge

– può essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo

– la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

Vi sono poi norme limitative per evitare che la nullità si trascini nel tempo:

– non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Se la nullità è insanabile deve essere dichiarata d’ufficio. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione

– solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stessi ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso

– la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente

– la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti ne di quelli successivi che ne sono indipendenti

– la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti

– se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

B) La nullità dell’atto di citazione → di fronte all’uniforme trattamento dei vizi si era delineata l’esigenza di una diversificazione: distinguere i vizi in relazione alla loro incidenza sulla identificazione dell’azione esercitata o viceversa sulla vocatio in jus e sulla difesa del convenuto e consentire di non chiudere il processo con una declaratoria di nullità ma recuperare l’atto di citazione per porlo a base del giudizio di merito. Il testo dell’art.164 cpc dopo la riforma del 1990 divide le nullità dell’atto di citazione in due categorie:

– 1. nullità derivanti da:

→ omissione o assoluta incertezza del requisito stabilito ossia dell’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta

→ omissione o assoluta incertezza del requisito stabilito dall’art.163

→ mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione

→ assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge

→ mancanza dell’avvertimento previsto dall’art.163

Di fronte a uno di questi vizi contemplati nell’art.164 occorre distinguere l’ipotesi che il convenuto non si costituisca da quella che egli si costituisca in giudizio.

– Se il convenuto non si costituisce il giudice rilevata la nullità della citazione ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Il rilievo della nullità si traduce dunque non in una sentenza ma in una ordinanza. La rinnovazione compiuta nel termine fissato sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. La rinnovazione dunque non soltanto impedisce ogni decadenza ma riporta alla prima notificazione della citazione il momento dal quale operano gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Se la rinnovazione non viene eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art.307. Quando la legge autorizza a fissare il termine questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

– Nell’ipotesi opposta la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetto sostanziali e processuali. La sanatoria opera immediatamente senza necessità di rinnovazione ma sempre ex tunc dal momento della prima notificazione. La norma non distingue tra costituzione tempestiva e tardiva, tuttavia se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dall’art.163 il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Il giudice dovrà provvedere in modo che tra la prima e la nuova udienza decorra il termine minimo a comparire. Si intende che il convenuto potrà depositare altra comparsa di risposta che integri le sue difese e domande riconvenzionali

– 2. nullità derivanti da:

→ omissione o incertezza assoluta del requisito stabilito nell’art.163 ossia della determinazione della cosa oggetto della domanda

→ mancanza della esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Il vizio inficia la editio actionis. D’altro lato il vizio non è sanato dalla costituzione del convenuto perché le sue difese non possono sopperire a queste fondamentali mancanze. L’onere della domanda resta sull’attore, non può trasferirsi in alcun modo sul soggetto passivo del processo. Allo steso modo deve essere trattata l’omissione delle conclusioni. La necessità dell’esposizione dei fatti costitutivi deve misurarsi sulla base della distinzione tra domande auto-determinate e domande etero-determinate. Solo per queste ultime, nelle quali soltanto il fatto costitutivo individua la domanda, l’omissione di tale fatto può comportare la nullità della citazione. Ma il rispetto del principio del contraddittorio sembra imporre che il fatto sia sempre allegato dovendo il convenuto potersi difendere in via di contestazione e di eccezioni rispetto alla causa petendi invocata dall’attore. Il giudice rilevata la nullità fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o se il convenuto si è costituito per integrare la domanda. La diversità di regime tra le due ipotesi attiene alla forma e al contenuto dell’atto che spetta all’attore di compiere.

La rinnovazione è un nuovo atto di citazione, al contrario l’integrazione della domanda può essere operata con una comparsa comunicata nei modi consueti con deposito in cancelleria che elimini il difetto indicando o precisando l’elemento mancante. Compiuta la rinnovazione o l’integrazione della domanda restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all’integrazione. La gravità del vizio comporta dunque che la sanatoria operi ex nunc. In caso di non costituzione del convenuto e quindi di ordine di rinnovazione della citazione, dovrà applicarsi lo stesso regime della cancellazione della causa dal ruolo e dell’estinzione del processo. Non così nella diversa ipotesi che il convenuto si sia costituito. La mancata integrazione della domanda comporta la definitiva nullità della citazione che il giudice deve dichiarare con sentenza ogni volta che il processo non sia cancellato per diserzione delle parti alle udienze.

L’ultimo comma dell’art. 164 dispone che nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art.183 e si applica l’art.167. Se la domanda deve essere integrata il giudice deve nuovamente fissare una nuova udienza di trattazione con il rispetto del termine minimo comparire decorrente dalla scadenza del termine stesso per l’integrazione della domanda. Con il provvedimento che ordina l’integrazione della domanda il giudice deve assegnare due termini consecutivi: il primo all’attore per depositare la comparsa integrativa e il secondo al convenuto per depositare una nuova comparsa di risposta con il contenuto e sotto le sanzioni di decadenza previste dall’art.167. Non può trovare applicazione invece il più lungo termine a difesa poiché la costituzione rende il convenuto legalmente presente nella circoscrizione del giudice adito. La nuova udienza deve essere fissata ad almeno venti giorni dopo la scadenza del secondo termine indicato.

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